Art. 42

Riservatezza

In vigore dal 19 mar 2019
Riservatezza 1.   I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e i membri del personale dell'Agenzia sono soggetti, anche dopo la cessazione delle proprie funzioni, agli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 339 TFUE. 2.   Il consiglio di amministrazione inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle regole di riservatezza di cui al paragrafo 1.
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