Art. 34

Presidenza del consiglio di amministrazione

In vigore dal 19 mar 2019
Presidenza del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione elegge un presidente tra i rappresentanti della Commissione. Il consiglio di amministrazione elegge un vicepresidente fra i suoi membri. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo. 2.   Il mandato del presidente e del vicepresidente ha durata triennale e termina quando essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione. Tale mandato è rinnovabile una sola volta.
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