Art. 31

Regime linguistico

In vigore dal 19 mar 2019
Regime linguistico 1.   All'Agenzia si applicano le disposizioni previste dal regolamento n. 1 del Consiglio (15). 2.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea.
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