Art. 31
Regime linguistico
In vigore dal 19 mar 2019
Regime linguistico
1. All'Agenzia si applicano le disposizioni previste dal regolamento n. 1 del Consiglio (15).
2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:473:oj#art-31