Art. 28

Personale

In vigore dal 19 mar 2019
Personale 1.   Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (14) nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detti statuto e regime. Il consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione, ne stabilisce le necessarie modalità di applicazione. 2.   Fatto salvo l', l'Agenzia esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità che ha il potere di nomina. 3.   Il personale dell'Agenzia è composto da funzionari, effettivi o distaccati dalla Commissione a titolo temporaneo, e da altri agenti assunti dall'Agenzia per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti. L'Agenzia può altresì impiegare funzionari distaccati a titolo temporaneo dagli Stati membri.
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