Art. 1
In vigore dal 19 mar 2019
Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato e rettificato come segue:
(1)
all'articolo 13, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L'originale del certificato di ispezione è un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in TRACES o, in alternativa, un certificato di ispezione firmato in TRACES con un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).»;"
(2)
l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
(3)
l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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