Art. 2

In vigore dal 19 mar 2019
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L', paragrafo 1, l', paragrafo 2, lettera a), l', paragrafo 3, lettera a), e l', paragrafo 4, lettera a), si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. L', paragrafo 2, lettera b), l', paragrafo 3, lettera b), l', paragrafo 4, lettera b), e l', paragrafo 5, si applicano a decorrere dal giorno in cui il Regno Unito aderisce alla convenzione relativa a un regime comune di transito. Tuttavia il presente regolamento non si applica se entro la data successiva a quella in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, entra in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2019/444 — Testo vigente | Portale Normativo