Art. 1
In vigore dal 18 mar 2019
L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:
1)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Uno Stato membro può autorizzare gli allievi pilota che seguono un corso di addestramento LAPL ad esercitare senza supervisione privilegi limitati prima che abbiano soddisfatto tutti i requisiti necessari per il rilascio di una LAPL alle seguenti condizioni:
a)
la portata dei privilegi è basata su una valutazione del rischio per la sicurezza effettuata dallo Stato membro, tenendo conto della formazione necessaria per il livello previsto di competenza che il pilota deve acquisire;
b)
i privilegi sono limitati a:
i)
la totalità o parte del territorio nazionale dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione;
ii)
l'aeromobile immatricolato nello Stato membro che rilascia l'autorizzazione;
iii)
velivoli ed elicotteri, se sono aeromobili monomotore a pistoni con una massa al decollo non superiore a 2 000 kg, alianti e palloni liberi;
c)
per l'addestramento effettuato nel quadro dell'autorizzazione, il titolare di tale autorizzazione che chiede il rilascio di una LAPL riceve crediti che sono determinati dallo Stato membro sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione di addestramento autorizzata (ATO) o di un'organizzazione di addestramento dichiarata (DTO);
d)
ogni tre anni lo Stato membro presenta alla Commissione e all'Agenzia relazioni periodiche e valutazioni del rischio per la sicurezza;
e)
gli Stati membri monitorano l'utilizzo delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo al fine di garantire un livello accettabile di sicurezza aerea e adottano misure adeguate qualora venga riscontrato un aumento del rischio per la sicurezza o qualsiasi altro problema di sicurezza.»;
2)
al paragrafo 8, nella frase introduttiva, la data «8 aprile 2019» è sostituita dalla data «8 aprile 2021».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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