Art. 6

Elusione

In vigore dal 15 mar 2019
Elusione Il fabbricante o l'importatore non immette sul mercato prodotti progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e per reagire in modo specifico alterando le loro prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere un livello più favorevole per qualsiasi parametro dichiarato dal fabbricante o dall'importatore nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.
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