Art. 33

Nota di sintesi specifica del prospetto UE della crescita

In vigore dal 14 mar 2019
Nota di sintesi specifica del prospetto UE della crescita 1.   La nota di sintesi specifica del prospetto UE della crescita fornisce le informazioni chiave di cui gli investitori necessitano per comprendere la natura e i rischi dell’emittente, del garante e dei titoli che sono offerti. 2.   Il contenuto della nota di sintesi specifica è accurato, corretto, chiaro e non fuorviante. 3.   La nota di sintesi specifica è coerente con le altre parti del prospetto UE della crescita. 4.   La nota di sintesi specifica è redatta sotto forma di documento breve, scritto in maniera concisa e ha una lunghezza massima di sei facciate di formato A4 quando stampata. La nota di sintesi specifica: a) è presentata e strutturata in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile; b) è scritta in un linguaggio non tecnico, chiaro e conciso che favorisce la comprensione delle informazioni e la comprensibilità del documento per gli investitori. Il primo comma si applica anche quando le informazioni sono presentate sotto forma di tabella. 5.   La nota di sintesi specifica contiene le informazioni di cui all’allegato 23 del presente regolamento. 6.   La nota di sintesi specifica non contiene riferimenti incrociati ad altre parti del prospetto UE della crescita né include informazioni mediante riferimento. 7.   La nota di sintesi specifica può usare sottorubriche per presentare le informazioni di cui all’allegato 22, sezioni 2, 3 e 4. 8.   Il numero totale dei fattori di rischio di cui all’allegato 23, punti 2.3.1, 3.3, lettera d), e 3.4.1 e inclusi nella nota di sintesi specifica non deve essere superiore a 15. 9.   Se i titoli sono disciplinati anche del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), l’autorità competente dello Stato membro di origine può chiedere che le PMI, gli emittenti e gli offerenti di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129 sostituiscano le informazioni di cui all’allegato 23, sezione 3, del presente regolamento con le informazioni di cui all’, paragrafo 3, lettere da c) a i), del regolamento (UE) n. 1286/2014. 10.   Se la sostituzione di cui al paragrafo 9 non è richiesta dall’autorità competente dello Stato membro di origine, le PMI, gli emittenti e gli offerenti di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129 possono sostituire le informazioni di cui all’allegato 23, sezione 3, del presente regolamento con le informazioni di cui all’, paragrafo 3, lettere da c) a i), del regolamento (UE) n. 1286/2014. 11.   Qualora le informazioni di cui ai paragrafi 9 e 10 siano sostituite, le informazioni in questione sono riportate in una sezione distinta della nota di sintesi specifica ed è indicato chiaramente che questa sezione include le informazioni di cui all’, paragrafo 3, lettere da c) a i), del regolamento (UE) n. 1286/2014. 12.   La lunghezza massima della nota di sintesi specifica di cui al paragrafo 4 è ampliata: a) di un’altra facciata di formato A4 se la nota di sintesi specifica contiene informazioni su una garanzia connessa ai titoli; b) di altre due facciate di formato A4 se la nota di sintesi specifica riguarda diversi titoli che differiscono solo per dettagli molto limitati, quali il prezzo di emissione o la data di scadenza; c) di altre tre facciate di formato A4 se vi è una sostituzione di informazioni a norma dei paragrafi 9 e 10. Ai fini della lettera c), possono essere utilizzate altre tre facciate di formato A4 per ciascun titolo se la nota di sintesi specifica riguarda diversi titoli che differiscono solo per dettagli molto limitati, quali il prezzo di emissione o la data di scadenza.
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