Art. 1
Dichiarazione doganale per spedizioni di modesto valore
In vigore dal 14 mar 2019
Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:
1)
l'articolo 141, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:
«5. Fino alla data precedente la data stabilita all'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455 (*1) del Consiglio, le merci il cui valore intrinseco non superi 22 EUR si considerano dichiarate per l'immissione in libera pratica alla loro presentazione in dogana, conformemente all'articolo 139 del codice, a condizione che i dati richiesti siano accettati dalle autorità doganali.
(*1) Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).»;"
2)
è inserito il seguente articolo 143 bis:
«Articolo 143 bis
Dichiarazione doganale per spedizioni di modesto valore
(articolo 6, paragrafo 2, del codice).
1. Dalla data stabilita all'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, è possibile presentare una dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica contenente l'insieme di dati specifico di cui all'allegato B per una spedizione che beneficia di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, a condizione che le merci contenute in tale spedizione non siano soggette a divieti e restrizioni.
2. In deroga al paragrafo 1, l'insieme di dati specifico per le spedizioni di modesto valore non è utilizzato per quanto segue:
a)
immissione in libera pratica di merci la cui importazione è esente da IVA a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, che circolano in sospensione d'accisa in conformità all'articolo 17 della direttiva 2008/118/CE;
b)
reimportazione con immissione in libera pratica di merci la cui importazione è esente da IVA a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, che circolano in sospensione d'accisa in conformità all'articolo 17 della direttiva 2008/118/CE.»;
3.
l'allegato B è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2019:1143:oj#art-1