Art. 1

In vigore dal 13 mar 2019
Il regolamento delegato (UE) 2018/2034 è così modificato: (1) all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.    “pannello Seltra”: un dispositivo di selettività che: a) è costituito da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 270 mm (maglie a losanga) o da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 300 mm (maglie quadrate), posto in un vano a sezione quadrangolare composto da quattro pannelli, nel tratto diritto del sacco; b) è lungo almeno 3 metri; c) è posizionato a non più di 4 metri dalla sagola di chiusura; e d) occupa l'intera larghezza del pannello superiore del vano a sezione quadrangolare della rete da traino (ovvero da relinga a relinga);»; (2) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti da traino a divergenti con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 110 mm nella divisione CIEM 6a entro dodici miglia nautiche dalla costa.»; (3) all'articolo 10, paragrafo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Tale disposizione non si applica ai pescherecci le cui catture contengono più del 30 % di scampo o più dell'85 % di canestrello.».
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