Art. 1
In vigore dal 13 mar 2019
Il regolamento delegato (UE) 2018/2034 è così modificato:
(1)
all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.
“pannello Seltra”: un dispositivo di selettività che:
a)
è costituito da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 270 mm (maglie a losanga) o da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 300 mm (maglie quadrate), posto in un vano a sezione quadrangolare composto da quattro pannelli, nel tratto diritto del sacco;
b)
è lungo almeno 3 metri;
c)
è posizionato a non più di 4 metri dalla sagola di chiusura; e
d)
occupa l'intera larghezza del pannello superiore del vano a sezione quadrangolare della rete da traino (ovvero da relinga a relinga);»;
(2)
all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti da traino a divergenti con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 110 mm nella divisione CIEM 6a entro dodici miglia nautiche dalla costa.»;
(3)
all'articolo 10, paragrafo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Tale disposizione non si applica ai pescherecci le cui catture contengono più del 30 % di scampo o più dell'85 % di canestrello.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2019:905:oj#art-1