Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 mar 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«consiglio di amministrazione», l'organo interno principale dell'organismo di PPP, responsabile delle decisioni per le materie finanziarie e di bilancio, indipendentemente dalla sua denominazione nell'atto costitutivo dell'organismo di PPP;
2)
«direttore», la persona incaricata di eseguire le decisioni del consiglio di amministrazione e il bilancio dell'organismo di PPP in qualità di ordinatore, indipendentemente dalla sua denominazione nell'atto costitutivo dell'organismo di PPP;
3)
«membro», un membro dell'organismo di PPP conformemente all'atto costitutivo;
4)
«atto costitutivo», l'atto di diritto dell'Unione che disciplina gli aspetti essenziali relativi alla creazione e al funzionamento dell'organismo di PPP.
Si applica mutatis mutandis l' del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2019:887:oj#art-2