Art. 2
In vigore dal 12 mar 2019
1. L'importo di cui all', paragrafo 1, è utilizzato come segue:
a)
100 873 000 EUR sono assegnati a eu-LISA per coprire le spese sostenute per lo sviluppo del sistema d'informazione ETIAS, in conformità dell'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240;
b)
12 531 000 EUR sono assegnati all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per coprire le spese sostenute per lo sviluppo dell'unità centrale ETIAS, in conformità dell'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240;
c)
96 500 000 EUR sono assegnati agli Stati membri per coprire le spese sostenute per l'integrazione delle esistenti infrastrutture nazionali di frontiera e per la connessione all'interfaccia uniforme nazionale, per ospitare l'interfaccia uniforme nazionale e per istituire le unità nazionali ETIAS, in conformità dell'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240.
2. L'importo di cui al paragrafo 1, lettera c), è assegnato in quote uguali tra gli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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