Art. 41

Operatori di UAS di paesi terzi

In vigore dal 12 mar 2019
Operatori di UAS di paesi terzi 1.   Gli operatori di UAS che hanno la propria sede di attività principale, che sono stabiliti o che sono residenti in un paese terzo sono soggetti al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 ai fini delle operazioni UAS nello spazio aereo del cielo unico europeo. 2.   L'autorità competente per l'operatore UAS di uno paese terzo coincide con l'autorità competente del primo Stato membro nel quale l'operatore UAS intende operare. 3.   In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può riconoscere un certificato attestante la qualifica di pilota remoto o di operatore UAS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, o un documento equivalente, ai fini delle operazioni all'interno dell'Unione nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, a condizione che: a) il paese terzo abbia richiesto un tale riconoscimento; b) il certificato attestante la qualifica di pilota remoto o di operatore UAS sia un documento valido dello Stato che lo ha rilasciato; e c) previa consultazione dell'EASA, la Commissione abbia accertato che i requisiti in base ai quali viene rilasciato tale certificato garantiscano lo stesso livello di sicurezza previsto dal presente regolamento.
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Operatori di UAS di paesi terzi (Art. 41 Regolamento (UE) 2019/945) — Testo vigente | Portale Normativo