Art. 24
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
In vigore dal 12 mar 2019
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
1. Se un organismo notificato subappalta compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorre a un'affiliata, si accerta che il subappaltatore o l'affiliata soddisfino i requisiti di cui all' e ne informa l'autorità di notifica.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità dei compiti eseguiti da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell'autorità notificante i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma delle parti 8 e 9 dell'allegato.
Storico versioni
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