Art. 2
In vigore dal 12 mar 2019
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal [OP inserire la data: 9 mesi dopo la data di entrata in vigore], fatta eccezione per l', paragrafo 2, e per il punto 11, i punti da 13 a 14, i punti da 23 a 26, il punto 28, il punto 30, il punto 21.B.85 del punto 40 e il punto 43 dell'allegato, che si applicano a decorrere dal [OP inserire la data di entrata in vigore].
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:897:oj#art-2