Art. 1
In vigore dal 12 mar 2019
Il regolamento delegato (UE) 2018/273 è così modificato:
(1)
all'articolo 28, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera c):
«c)
i rivenditori al minuto.»;
(2)
all'allegato VII, parte IV, la sezione B è sostituita dalla seguente:
«B.
Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 26:
—
Australia
—
Canada
—
Cile
—
Stati Uniti d'America».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2019:840:oj#art-1