Art. 1

In vigore dal 12 mar 2019
Il regolamento delegato (UE) 2018/273 è così modificato: (1) all'articolo 28, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera c): «c) i rivenditori al minuto.»; (2) all'allegato VII, parte IV, la sezione B è sostituita dalla seguente: «B. Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 26: — Australia — Canada — Cile — Stati Uniti d'America».
Storico versioni

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