Art. 1
Procedura di compensazione per i paesi che non sono parti di un accordo sull'adempimento congiunto
In vigore dal 12 mar 2019
Nel regolamento (UE) n. 389/2013 è inserito il seguente articolo 73 nonies:
«Articolo 73 nonies
Procedura di compensazione per i paesi che non sono parti di un accordo sull'adempimento congiunto
1. Entro 6 mesi dalla chiusura del periodo di scambio 2013-2020, l'amministratore centrale calcola il valore di compensazione per i paesi che non sono parti di un accordo sull'adempimento congiunto sottraendo dal quantitativo totale delle quote generiche restituite dai gestori i cui conti sono amministrati dall'amministratore nazionale del paese interessato per il periodo 2013-2020 il quantitativo pari alle quote nel sistema ETS dell'UE risultante dall'inclusione di tale paese nell'ETS UE per il periodo di scambio 2013-2020.
2. L'amministratore centrale notifica agli amministratori nazionali il risultato del calcolo a norma del paragrafo 1.
3. Entro 5 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 2, l'amministratore centrale trasferisce, dal conto centrale delle compensazioni ETS iscritto nel registro dell'Unione al conto di deposito della parte di Kyoto iscritto nel registro PK di ciascun paese con un valore di compensazione positivo, un quantitativo di AAU pari al valore di compensazione calcolato a norma del paragrafo 1.
4. Entro 5 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 2, l'amministratore del registro PK il cui paese ha un valore di compensazione negativo trasferisce sul conto centrale delle compensazioni ETS iscritto nel registro dell'Unione un quantitativo di AAU pari all'equivalente positivo del valore di compensazione calcolato a norma del paragrafo 1.
5. Prima di effettuare il trasferimento di cui ai paragrafi 3 e 4, l'amministratore nazionale o centrale trasferisce in primo luogo il quantitativo di AAU necessario a procedere al prelievo applicato ai primi trasferimenti internazionali di AAU in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013.
6. Entro 6 mesi dalla chiusura del periodo di scambio 2013-2020, l'amministratore centrale calcola il valore di compensazione per i paesi che non sono parti di un accordo sull'adempimento congiunto sottraendo dal quantitativo totale delle quote generiche restituite dagli operatori aerei i cui conti sono gestiti dall'amministratore nazionale del paese interessato per il periodo 2013-2020 il quantitativo pari alle emissioni verificate degli operatori aerei che risultano iscritte nell'inventario nazionale istituito a norma dell'UNFCCC del paese interessato.
7. L'amministratore centrale notifica agli amministratori nazionali il risultato del calcolo a norma del paragrafo 6.
8. Entro 5 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 7, l'amministratore del registro PK il cui paese ha un valore di compensazione positivo trasferisce una quantitativo di AAU pari al valore di compensazione calcolato a norma del paragrafo 6 nel conto centrale delle compensazioni ETS iscritto nel registro dell'Unione.
9. Entro 5 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 7, l'amministratore centrale trasferisce un quantitativo di AAU pari all'equivalente positivo del valore di compensazione calcolato a norma del paragrafo 6 dal conto centrale delle compensazioni ETS iscritto nel registro dell'Unione a un conto di deposito della parte di Kyoto iscritto nel registro PK di ciascun paese con un valore di compensazione negativo.
10. Prima di effettuare il trasferimento di cui ai paragrafi 8 e 9, l'amministratore nazionale o centrale trasferisce in primo luogo il quantitativo di AAU necessario a procedere al prelievo applicato ai primi trasferimenti internazionali di AAU in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013.»
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