Art. 4

Obblighi dei distributori

In vigore dal 11 mar 2019
Obblighi dei distributori I distributori provvedono affinché: a) nei pertinenti punti vendita, incluse le fiere, ogni apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta riporti l’etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell’, punto 1, lettera a), esposta in modo chiaramente visibile negli apparecchi da incasso e, per tutti gli altri apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, esposta sulla parte esterna anteriore o superiore dell’apparecchio di refrigerazione in modo che sia chiaramente visibile; b) in caso di vendita a distanza siano fornite l’etichetta e la scheda informativa del prodotto, conformemente agli allegati VII e VIII; c) i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un dato modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta, anche su Internet, riportino la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII; d) il materiale tecnico-promozionale o il materiale promozionale di altro tipo, anche su Internet, che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta, includa la classe di efficienza energetica di detto modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII.
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