Art. 7

Procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato

In vigore dal 11 mar 2019
Procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato Quando effettuano le verifiche ai fini della vigilanza del mercato di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato IX del presente regolamento.
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