Art. 7

Procedura di verifica a fini di vigilanza del mercato

In vigore dal 11 mar 2019
Procedura di verifica a fini di vigilanza del mercato Quando effettuano le verifiche a fini di vigilanza del mercato di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato IX.
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