Art. 7
Procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato
In vigore dal 11 mar 2019
Procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato
Quando effettuano le verifiche ai fini della vigilanza del mercato di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369, le autorità degli Stati membri applicano la procedura di cui all’allegato IX del presente regolamento.
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