Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/35
In vigore dal 8 mar 2019
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/35
Il regolamento delegato (UE) 2015/35 è così modificato:
1)
all' sono aggiunti i seguenti punti da 59 a 63:
«59.
“CCP”: una CCP ai sensi dell', punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
60.
“non aggredibile in caso di procedura concorsuale” in relazione ad attività dei clienti, che esistono disposizioni efficaci che assicurano che tali attività non saranno a disposizione dei creditori di una CCP o di un partecipante diretto in caso di insolvenza di tale CCP o partecipante diretto rispettivamente o che le attività non saranno a disposizione del partecipante diretto per coprire le perdite sostenute in seguito all'inadempimento di uno o più clienti diversi da quelli che hanno costituito tali attività;
61.
“cliente”: un cliente ai sensi dell', punto 15, del regolamento (UE) n. 648/2012 o un'impresa che ha stabilito accordi di compensazione indiretti con un partecipante diretto, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento;
62.
“partecipante diretto”: un partecipante diretto ai sensi dell', punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012;
63.
“operazione relativa a CCP”: un contratto o un'operazione di cui all'articolo 301, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 tra un cliente e un partecipante diretto che siano direttamente collegati a un contratto o ad un'operazione elencati in tale paragrafo tra tale partecipante diretto e una CCP.
(*1) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).»;"
2)
l'articolo 18 è così modificato:
a)
al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le obbligazioni non legate a premi già pagati non fanno parte di un contratto di assicurazione o di riassicurazione se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
a)
il contratto non prevede un risarcimento per un particolare evento incerto che si ripercuote negativamente sull'assicurato;
b)
il contratto non include una garanzia finanziaria delle prestazioni;
c)
l'impresa non può costringere il contraente a pagare il premio futuro per tali obbligazioni.»;
b)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Qualora un contratto di assicurazione o di riassicurazione possa essere suddiviso in due parti e una di tali parti soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e c), le obbligazioni non legate ai premi di detta parte e già pagati non rientrano nel contratto.»;
3)
l'articolo 43 è sostituito dal seguente:
«Articolo 43
Disposizioni generali
1. I tassi della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base soddisfano tutti i seguenti criteri:
a)
le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono acquisire i tassi senza rischio nella pratica;
b)
i tassi sono determinati in modo affidabile sulla base di strumenti finanziari scambiati in un mercato finanziario DLT.
I tassi della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio pertinente sono calcolati separatamente per ogni valuta e scadenza, sulla base di tutte le informazioni e i dati pertinenti per la valuta e la scadenza.
2. Le tecniche, le specifiche dei dati e i parametri utilizzati per determinare le informazioni tecniche relative alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, compresi il tasso a termine finale (ultimate forward rate — UFR), l'ultima durata per la quale la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio non viene estrapolata e la durata della sua convergenza verso l'UFR, sono trasparenti, prudenti, affidabili, obiettivi e coerenti nel tempo.
3. L'EIOPA informa la Commissione in merito a qualsiasi variazione sostanziale dei dati utilizzati per determinare le informazioni tecniche relative alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio. Per variazione sostanziale si intende qualsiasi variazione che invalidi le tecniche, le specifiche dei dati o i parametri, compresi l'UFR, l'ultima durata per la quale la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio non viene estrapolata e la durata della sua convergenza verso l'UFR.
4. In caso di variazione sostanziale dei dati di cui al paragrafo 3, l'EIOPA può presentare alla Commissione una proposta contenente le modifiche delle tecniche, delle specifiche dei dati o dei parametri che siano necessarie per rimediare all'invalidità e che siano proporzionate alla variazione sostanziale in questione. Tale proposta è accompagnata da una valutazione dell'opportunità e dell'impatto delle modifiche proposte.
5. Una tecnica, una specifica dei dati o un parametro, compresi l'UFR, l'ultima durata per la quale la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio non viene estrapolata e la durata della sua convergenza verso l'UFR, sono modificati dall'EIOPA, su richiesta della Commissione, al fine di garantire che i tassi della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio siano determinati in modo trasparente, prudente, affidabile e obiettivo secondo modalità coerenti nel tempo.»;
4)
l'articolo 71 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, lettera e), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:
«i)
l'importo nominale o del capitale dell'elemento dei fondi propri di base è svalutato come indicato ai paragrafi 5 e 5 bis;
ii)
l'elemento dei fondi propri di base si converte automaticamente in un elemento dei fondi propri di base di cui all'articolo 69, lettera a), punto i) o ii), come indicato ai paragrafi 6 e 6 bis del presente articolo;»;
b)
è inserito il seguente paragrafo 5 bis:
«5 bis. Ai fini del paragrafo 1, lettera e), punto i), le disposizioni che disciplinano la svalutazione del valore nominale o dell'importo del capitale dell'elemento dei fondi propri di base prevedono tutte le regole seguenti:
a)
se l'evento attivatore di cui al paragrafo 8 si è verificato nelle circostanze descritte al secondo comma, lettera c), di tale paragrafo e una svalutazione parziale è sufficiente a ripristinare l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, il valore nominale o l'importo del capitale è svalutato parzialmente per un importo che sia almeno sufficiente a ripristinare l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità;
b)
se l'evento attivatore di cui al paragrafo 8 si è verificato nelle circostanze descritte al secondo comma, lettera c), di tale paragrafo e una svalutazione parziale non è sufficiente a ripristinare l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, il valore nominale o l'importo del capitale determinato al momento dell'emissione originaria dell'elemento dei fondi propri di base è svalutato almeno su base lineare in modo da garantire una svalutazione completa al raggiungimento della copertura del 75 % del requisito patrimoniale di solvibilità o prima di tale evento;
c)
se l'evento attivatore di cui al paragrafo 8 si è verificato nelle circostanze descritte al secondo comma, lettera a) o b), di tale paragrafo, il valore nominale o l'importo del capitale è svalutato integralmente;
d)
a seguito di una svalutazione ai sensi della lettera b) del presente paragrafo (“la svalutazione iniziale”):
i)
se l'evento attivatore di cui al paragrafo 8 si verifica successivamente nelle circostanze descritte al secondo comma, lettera a) o b), di tale paragrafo, il valore nominale o l'importo del capitale è svalutato integralmente;
ii)
se, entro la fine del periodo di tre mesi a decorrere dalla data dell'evento attivatore che ha determinato la svalutazione iniziale, non si è verificato nessun evento attivatore nelle circostanze di cui al paragrafo 8, secondo comma, lettera a) o b), ma il coefficiente di solvibilità si è ulteriormente deteriorato, il valore nominale o l'importo del capitale determinato al momento dell'emissione originaria dell'elemento dei fondi propri di base è svalutato ulteriormente a norma della lettera b) del presente paragrafo per tener conto dell'ulteriore degrado del coefficiente di solvibilità;
iii)
è effettuata un'ulteriore svalutazione a norma del punto ii) per ogni ulteriore degrado del coefficiente di solvibilità al termine di ciascun periodo successivo di tre mesi fino a quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha ripristinato l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.
Ai fini del presente paragrafo, per “coefficiente di solvibilità” si intende il rapporto tra l'importo dei fondi propri ammissibile a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale di solvibilità, calcolati utilizzando i valori più recenti disponibili.»;
c)
è inserito il seguente paragrafo 6 bis:
«6 bis. Ai fini del paragrafo 1, lettera e), punto ii), le disposizioni che disciplinano la conversione in elementi dei fondi propri di base di cui all'articolo 69, lettera a), punto i) o ii), prevedono tutte le regole seguenti:
a)
se l'evento attivatore di cui al paragrafo 8 si è verificato nelle circostanze descritte al secondo comma, lettera c), di tale paragrafo e una conversione parziale è sufficiente a ripristinare l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, l'elemento è convertito parzialmente per un importo che sia almeno sufficiente a ripristinare l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità;
b)
se l'evento attivatore di cui al paragrafo 8 si è verificato nelle circostanze descritte al secondo comma, lettera c), di tale paragrafo e una conversione parziale non è sufficiente a ripristinare l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, l'elemento è convertito in modo tale che il valore nominale o importo del capitale residuo dell'elemento decresce almeno su base lineare in modo da garantire una conversione completa al raggiungimento della copertura del 75 % del requisito patrimoniale di solvibilità o prima di tale evento;
c)
se l'evento attivatore di cui al paragrafo 8 si è verificato nelle circostanze descritte al secondo comma, lettera a) o b), di tale paragrafo, l'elemento è convertito integralmente;
d)
a seguito di una conversione a norma della lettera b) del presente paragrafo (“la conversione iniziale”):
i)
se l'evento attivatore di cui al paragrafo 8 si verifica successivamente nelle circostanze descritte al secondo comma, lettera a) o b), di tale paragrafo, l'elemento è convertito integralmente;
ii)
se, entro la fine del periodo di tre mesi a decorrere dalla data dell'evento attivatore che ha determinato la conversione iniziale, non si è verificato nessun evento attivatore nelle circostanze di cui al paragrafo 8, secondo comma, lettera a) o b), ma il coefficiente di solvibilità si è ulteriormente deteriorato, l'elemento è convertito ulteriormente a norma della lettera b) del presente paragrafo per tener conto dell'ulteriore degrado del coefficiente di solvibilità;
iii)
è effettuata un'ulteriore conversione a norma del punto ii) per ogni ulteriore degrado del coefficiente di solvibilità al termine di ciascun periodo successivo di tre mesi fino a quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha ripristinato l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.
Ai fini del presente paragrafo, il termine “coefficiente di solvibilità” ha lo stesso significato che ai fini del paragrafo 5 bis.»;
d)
sono aggiunti i seguenti paragrafi 10 e 11:
«10. In deroga al requisito di cui al paragrafo 1, lettera e), per l'attivazione del meccanismo di assorbimento delle perdite in conto capitale in caso di evento attivatore di cui al paragrafo 8, l'elemento dei fondi propri di base può consentire la non attivazione del meccanismo di assorbimento delle perdite in conto capitale in caso di tale evento se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
l'evento attivatore si verifica nelle circostanze di cui al paragrafo 8, secondo comma, lettera c);
b)
non vi sono stati in precedenza eventi attivatori nelle circostanze di cui al secondo comma, lettera a) o b), di tale paragrafo;
c)
l'autorità di vigilanza accetta, in via eccezionale, di rinunciare all'attivazione del meccanismo di assorbimento delle perdite in conto capitale sulla base di entrambi i seguenti elementi di informazione:
i)
le proiezioni fornite all'autorità di vigilanza dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione quando l'impresa presenta il piano di risanamento di cui all'articolo 138, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE dimostrano che l'attivazione del meccanismo di assorbimento delle perdite in conto capitale nel caso in oggetto farebbe sorgere molto probabilmente una passività fiscale che avrebbe un effetto negativo significativo sulla posizione di solvibilità dell'impresa;
ii)
un certificato emesso dai revisori legali dei conti dell'impresa certifica che tutte le ipotesi utilizzate per le proiezioni sono realistiche.
11. Nonostante il requisito di cui al paragrafo 1, lettera f), punto ii), l'elemento dei fondi propri di base può consentire il rimborso o il riscatto prima di tale termine se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa, dopo il rimborso o il riscatto, sarà superato di un margine adeguato tenuto conto della posizione di solvibilità dell'impresa, compreso il suo piano di gestione patrimoniale a medio termine;
b)
le circostanze sono quelle descritte al punto i) o ii):
i)
vi è una variazione nella classificazione regolamentare dell'elemento dei fondi propri di base che ne comporterebbe probabilmente l'esclusione dai fondi propri oppure una riclassificazione come fondi propri di livello inferiore, e sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
—
l'autorità di vigilanza considera tale variazione sufficientemente certa;
—
l'impresa dimostra, con piena soddisfazione dell'autorità di vigilanza, che la riclassificazione regolamentare dell'elemento dei fondi propri di base non era ragionevolmente prevedibile al momento della sua emissione;
ii)
vi è una variazione nel regime fiscale applicabile all'elemento dei fondi propri di base che l'impresa dimostra, con piena soddisfazione dell'autorità di vigilanza, essere rilevante e non ragionevolmente prevedibile al momento della sua emissione.»;
5)
all'articolo 73 è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. Nonostante il requisito di cui al paragrafo 1, lettera c), l'elemento dei fondi propri di base può consentire il rimborso o il riscatto prima di 5 anni se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa, dopo il rimborso o il riscatto, sarà superato di un margine adeguato tenuto conto della posizione di solvibilità dell'impresa, compreso il suo piano di gestione patrimoniale a medio termine;
b)
le circostanze sono quelle descritte al punto i) o ii):
i)
vi è una variazione nella classificazione regolamentare dell'elemento dei fondi propri di base che ne comporterebbe probabilmente l'esclusione dai fondi propri oppure una riclassificazione come fondi propri di livello inferiore, e sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
—
l'autorità di vigilanza considera tale variazione sufficientemente certa;
—
l'impresa dimostra, con piena soddisfazione dell'autorità di vigilanza, che la riclassificazione regolamentare dell'elemento dei fondi propri di base non era ragionevolmente prevedibile al momento della sua emissione;
ii)
vi è una variazione nel regime fiscale applicabile all'elemento dei fondi propri di base che l'impresa dimostra, con piena soddisfazione dell'autorità di vigilanza, essere rilevante e non ragionevolmente prevedibile al momento della sua emissione.»;
6)
all'articolo 77 è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. Nonostante il requisito di cui al paragrafo 1, lettera c), l'elemento dei fondi propri di base può consentire il rimborso o il riscatto prima di 5 anni dalla data di emissione se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa, dopo il rimborso o il riscatto, sarà superato di un margine adeguato tenuto conto della posizione di solvibilità dell'impresa, compreso il suo piano di gestione patrimoniale a medio termine;
b)
le circostanze sono quelle descritte al punto i) o ii):
i)
vi è una variazione nella classificazione regolamentare dell'elemento dei fondi propri di base che ne comporterebbe probabilmente l'esclusione dai fondi propri, e sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
—
l'autorità di vigilanza considera tale variazione sufficientemente certa;
—
l'impresa dimostra, con piena soddisfazione dell'autorità di vigilanza, che la riclassificazione regolamentare dell'elemento dei fondi propri di base non era ragionevolmente prevedibile al momento della sua emissione;
ii)
vi è una variazione nel regime fiscale applicabile all'elemento dei fondi propri di base che l'impresa dimostra, con piena soddisfazione dell'autorità di vigilanza, essere rilevante e non ragionevolmente prevedibile al momento della sua emissione.»;
7)
l'articolo 84 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In caso di osservanza dell'articolo 88 e se il metodo look-through non è applicabile agli organismi di investimento collettivo o agli investimenti “confezionati” come fondi, il requisito patrimoniale di solvibilità può essere calcolato sulla base dell'allocazione target delle attività sottostanti o, se l'allocazione target delle attività sottostanti non è disponibile per l'impresa, sulla base dell'ultima allocazione comunicata delle attività sottostanti dell'organismo di investimento collettivo o del fondo, a condizione che, in entrambi i casi, le attività sottostanti siano gestite secondo l'allocazione target o l'ultima allocazione comunicata delle attività sottostanti, a seconda dei casi, e che non sia prevista una variazione significativa delle esposizioni e dei rischi nell'arco di un breve periodo di tempo.
Ai fini del calcolo possono essere utilizzati raggruppamenti di dati, a condizione che consentano di calcolare con prudenza tutti i sottomoduli e gli scenari pertinenti della formula standard e che non si applichino a più del 20 % del valore totale delle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.»;
b)
è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
«3 bis. Al fine di determinare la percentuale delle attività per le quali sono utilizzati raggruppamenti di dati a norma del paragrafo 3, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non tiene conto delle attività sottostanti dell'organismo di investimento collettivo o degli investimenti “confezionati” come fondi, a contropartita di obbligazioni collegate a quote o a un indice per le quali il rischio di mercato è sopportato dai contraenti.»;
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli investimenti in imprese partecipate diversi da investimenti per i quali sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
l'obiettivo principale dell'impresa partecipata è detenere e gestire attività per conto dell'impresa partecipante;
b)
l'impresa partecipata sostiene le operazioni dell'impresa partecipante relative ad attività di investimento sulla base di un mandato di investimento specifico e documentato;
c)
l'impresa partecipata non svolge altre attività significative oltre ad investire a beneficio dell'impresa partecipante.
Ai fini del presente paragrafo, i termini “impresa partecipante” e “impresa partecipata” sono definiti rispettivamente all'articolo 212, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2009/138/CE.»;
8)
l'articolo 88 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Ai fini dell'articolo 109 della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione determinano se il calcolo semplificato è proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi effettuando una valutazione che includa tutti i seguenti aspetti:»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Un calcolo semplificato non è considerato proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi se l'errore di cui al paragrafo 1, lettera b), comporta un'inesattezza del requisito patrimoniale di solvibilità che potrebbe influire sulle decisioni o sul giudizio dell'utente delle informazioni relative a tale requisito, salvo che il calcolo semplificato abbia come risultato un requisito patrimoniale di solvibilità superiore a quello risultante dal calcolo effettuato secondo la formula standard.»;
9)
sono inseriti i seguenti articoli 90 bis, 90 ter e 90 quater:
«Articolo 90 bis
Calcolo semplificato per la cessazione delle polizze di assicurazione nel sottomodulo del rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione non vita
Ai fini dell'articolo 118, paragrafo 1, lettera a), in caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono stabilire le polizze di assicurazione la cui cessazione comporterebbe un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio sulla base di gruppi di polizze, a condizione che il raggruppamento sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 35, lettere a), b) e c).
Articolo 90 ter
Calcolo semplificato della somma assicurata per i rischi di catastrofe naturale
1. In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare la somma assicurata per il rischio di tempesta di cui all'articolo 121, paragrafo 6, lettera b), e paragrafo 7, sulla base dei gruppi di zone a rischio. Ciascuna delle zone a rischio all'interno di un gruppo è situata all'interno di una sola e medesima regione di cui all'allegato V. Se la somma assicurata per il rischio di tempesta di cui all'articolo 121, paragrafo 6, lettera b), è calcolata sulla base di un gruppo di zone a rischio, il fattore di ponderazione del rischio per il rischio di tempesta di cui all'articolo 121, paragrafo 6, lettera a), è il fattore di ponderazione del rischio per il rischio di tempesta nella zona a rischio all'interno di tale gruppo che ha la ponderazione del rischio più elevata per il rischio di tempesta di cui all'allegato X.
2. In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare la somma assicurata per il rischio di terremoto di cui all'articolo 122, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4, sulla base dei gruppi di zone a rischio. Ciascuna delle zone a rischio all'interno di un gruppo è situata all'interno di una sola e medesima regione di cui all'allegato VI. Se la somma assicurata per il rischio di terremoto di cui all'articolo 122, paragrafo 3, lettera b), è calcolata sulla base di un gruppo di zone a rischio, il fattore di ponderazione del rischio per il rischio di terremoto di cui all'articolo 122, paragrafo 3, lettera a), è il fattore di ponderazione del rischio per il rischio di terremoto nella zona a rischio all'interno di tale gruppo che ha la ponderazione del rischio più elevata per il rischio di terremoto di cui all'allegato X.
3. In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare la somma assicurata per il rischio di alluvione di cui all'articolo 123, paragrafo 6, lettera b), e paragrafo 7, sulla base dei gruppi di zone a rischio. Ciascuna delle zone a rischio all'interno di un gruppo è situata all'interno di una sola e medesima regione di cui all'allegato VII. Se la somma assicurata per il rischio di alluvione di cui all'articolo 123, paragrafo 6, lettera b), è calcolata sulla base di un gruppo di zone a rischio, il fattore di ponderazione del rischio per il rischio di alluvione di cui all'articolo 123, paragrafo 6, lettera a), è il fattore di ponderazione del rischio per il rischio di alluvione nella zona a rischio all'interno di tale gruppo che ha la ponderazione del rischio più elevata per il rischio di alluvione di cui all'allegato X.
4. In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare la somma assicurata per il rischio di grandine di cui all'articolo 124, paragrafo 6, lettera b), e paragrafo 7, sulla base dei gruppi di zone a rischio. Ciascuna delle zone a rischio all'interno di un gruppo è situata all'interno di una sola e medesima regione di cui all'allegato VIII. Se la somma assicurata per il rischio di grandine di cui all'articolo 124, paragrafo 6, lettera b), è calcolata sulla base di un gruppo di zone a rischio, il fattore di ponderazione del rischio per il rischio di grandine di cui all'articolo 124, paragrafo 6, lettera a), è il fattore di ponderazione del rischio per il rischio di grandine nella zona a rischio all'interno di tale gruppo che ha la ponderazione del rischio più elevata per il rischio di grandine di cui all'allegato X.
5. In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare la somma ponderata assicurata per il rischio di cedimento di cui all'articolo 125, paragrafo 2, sulla base dei gruppi di zone a rischio. Se la somma ponderata assicurata di cui all'articolo 125, paragrafo 2, è calcolata sulla base di un gruppo di zone a rischio, il fattore di ponderazione del rischio per il rischio di cedimento di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera a), è il fattore di ponderazione del rischio per il rischio di cedimento nella zona a rischio all'interno di tale gruppo che ha la ponderazione del rischio più elevata per il rischio di cedimento di cui all'allegato X.
Articolo 90 quater
Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di incendio
1. In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di incendio di cui all'articolo 132, paragrafo 1, come segue:
SCRfire
= max(SCRfirei
; SCRfirec
; SCRfirer
)
dove:
a)
SCRfirei
è la concentrazione più elevata di rischio di incendio in edifici industriali;
b)
SCRfirec
è la concentrazione più elevata di rischio di incendio in edifici commerciali;
c)
SCRfirer
è la concentrazione più elevata di rischio di incendio in edifici residenziali.
2. La concentrazione più elevata di rischio di incendio in edifici industriali di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è uguale a:
SCRfirei
= max(E
1,i
; E
2,i
; E
3,i
; E
4,i
; E
5,i
)
dove Ek,i
rappresenta l'esposizione complessiva all'interno del perimetro dell'esposizione più elevata al rischio di incendio in edifici industriali k-th.
3. La concentrazione più elevata di rischio di incendio in edifici commerciali di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è uguale a:
SCRfirec
= max(E
1,c
; E
2,c
; E
3,c
; E
4,c
; E
5,c
)
dove Ek,c
rappresenta l'esposizione complessiva all'interno del perimetro dell'esposizione più elevata al rischio di incendio in edifici commerciali k-th.
4. La concentrazione più elevata di rischio di incendio in edifici residenziali di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è uguale a:
SCRfirer
= max(E
1,r
; E
2,r
; E
3,r
; E
4,r
; E
5,r
; θ)
dove:
a)
Ek,r
rappresenta l'esposizione complessiva all'interno del perimetro dell'esposizione più elevata al rischio di incendio in edifici residenziali k-th;
b)
θ è l'esposizione al rischio di incendio in edifici residenziali sulla base della quota di mercato.
5. Ai fini dei paragrafi 2, 3 e 4, l'esposizione complessiva all'interno del perimetro dell'esposizione più elevata al rischio di incendio in edifici industriali, commerciali o residenziali k-th dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione è la somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione rispetto ad una serie di edifici che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a)
in relazione a ogni edificio l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha obbligazioni nelle aree di attività 7 e 19 di cui all'allegato I che coprono i danni dovuti a incendio o esplosione, anche dopo attacchi terroristici;
b)
ogni edificio è in tutto o in parte ubicato entro un raggio di 200 metri dall'edificio industriale, commerciale o residenziale con la somma più elevata k-th assicurata, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo.
Al fine di determinare la somma assicurata per un edificio, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto di tutti i contratti di riassicurazione e delle società veicolo che pagherebbero in caso di richieste di indennizzo relative all'edificio. Non sono presi in considerazione i contratti di riassicurazione e le società veicolo che sono soggetti a condizioni non relative a tale edificio.
6. L'esposizione al rischio di incendio in edifici residenziali sulla base della quota di mercato è uguale a:
θ = SIav
· 500 · max(0,05; maxc(marketSharec
))
dove:
a)
SIav
è la somma media assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione in relazione ad immobili residenziali;
b)
c rappresenta tutti i paesi in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha obbligazioni nelle aree di attività 7 e 19 di cui all'allegato I riguardanti immobili residenziali;
c)
marketSharec
è la quota di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione nel paese c connessa alle obbligazioni in tali aree di attività riguardanti immobili residenziali.»;
10)
l'articolo 91 è così modificato:
a)
la formula è sostituita dalla seguente:
«
»;
b)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
CARk
è il capitale a rischio totale nell'anno k, ossia la somma per tutti i contratti del valore più elevato tra zero e la differenza, in relazione a ciascun contratto, tra i seguenti importi:
i)
la somma di quanto segue:
—
l'importo che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione pagherebbe nell'anno k in caso di morte degli assicurati in base al contratto, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo;
—
il valore attuale atteso degli importi non rientranti nel precedente trattino che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione pagherebbe dopo l'anno k in caso di morte immediata degli assicurati in base al contratto, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo;
ii)
la migliore stima delle obbligazioni corrispondenti nell'anno k, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo;»;
c)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
q è il tasso di mortalità medio atteso per tutti gli assicurati e tutti gli anni futuri ponderato per la somma assicurata.»;
11)
è inserito il seguente articolo 95 bis:
«Articolo 95 bis
Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per i rischi nel sottomodulo del rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione vita
In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare ciascuno dei seguenti requisiti patrimoniali sulla base di gruppi di polizze, a condizione che il raggruppamento sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 35, lettere a), b) e c):
a)
il requisito patrimoniale per il rischio di un incremento permanente dei tassi di estinzione anticipata di cui all'articolo 142, paragrafo 2;
b)
il requisito patrimoniale per il rischio di un calo permanente dei tassi di estinzione anticipata di cui all'articolo 142, paragrafo 3;
c)
il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata di massa di cui all'articolo 142, paragrafo 6.»;
12)
è inserito il seguente articolo 96 bis:
«Articolo 96 bis
Calcolo semplificato per la cessazione delle polizze di assicurazione nel sottomodulo del rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione malattia NSLT
Ai fini dell'articolo 150, paragrafo 1, lettera a), in caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono stabilire le polizze di assicurazione la cui cessazione comporterebbe un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio sulla base di gruppi di polizze, a condizione che il raggruppamento sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 35, lettere a), b) e c).»;
13)
l'articolo 97 è così modificato:
a)
la formula è sostituita dalla seguente:
«
»;
b)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
CARk
è il capitale a rischio totale nell'anno k, ossia la somma per tutti i contratti del valore più elevato tra zero e la differenza, in relazione a ciascun contratto, tra i seguenti importi:
i)
la somma di quanto segue:
—
l'importo che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione pagherebbe nell'anno k in caso di morte degli assicurati in base al contratto, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo;
—
il valore attuale atteso degli importi non rientranti nel precedente trattino che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione pagherebbe dopo l'anno k in caso di morte immediata degli assicurati in base al contratto, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo;
ii)
la migliore stima delle obbligazioni corrispondenti nell'anno k, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo;»;
c)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
q è il tasso di mortalità medio atteso per tutti gli assicurati e tutti gli anni futuri ponderato per la somma assicurata.»;
14)
è inserito il seguente articolo 102 bis:
«Articolo 102 bis
Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per i rischi nel sottomodulo del rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione malattia SLT
In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare ciascuno dei seguenti requisiti patrimoniali sulla base di gruppi di polizze, a condizione che il raggruppamento sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 35, lettere a), b) e c):
a)
il requisito patrimoniale per il rischio di un incremento permanente dei tassi di estinzione anticipata dell'assicurazione malattia SLT di cui all'articolo 159, paragrafo 2;
b)
il requisito patrimoniale per il rischio di un calo permanente dei tassi di estinzione anticipata dell'assicurazione malattia SLT di cui all'articolo 159, paragrafo 3;
c)
il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata di massa per l'assicurazione malattia SLT di cui all'articolo 159, paragrafo 6.»;
15)
è inserito il seguente articolo 105 bis:
«Articolo 105 bis
Calcolo semplificato per il fattore di rischio nel sottomodulo del rischio di spread e nel sottomodulo della concentrazione del rischio di mercato
In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono attribuire ad un'obbligazione diversa da quelle da includere nei calcoli di cui all'articolo 180, paragrafi da 2 a 16, un fattore di rischio stressi
equivalente alla classe di merito di credito 3 ai fini dell'articolo 176, paragrafo 3, e possono assegnare l'obbligazione alla classe di merito di credito 3 ai fini del calcolo della classe di merito di credito media ponderata conformemente all'articolo 182, paragrafo 4, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
sono disponibili valutazioni del merito di credito di un'ECAI prescelta per almeno l'80 % del valore complessivo delle obbligazioni diverse da quelle da includere nei calcoli di cui all'articolo 180, paragrafi da 2 a 16;
b)
l'obbligazione in questione non dispone di una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta;
c)
l'obbligazione in questione stabilisce il pagamento del rimborso alla data di scadenza o prima, oltre ai pagamenti periodici di interessi a tasso fisso o a tasso variabile;
d)
l'obbligazione in questione non è un'obbligazione strutturata o un titolo garantito di cui all'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione (*2);
e)
l'obbligazione in questione non copre le passività che prevedono accordi di partecipazione agli utili, né le passività collegate a un indice o a quote, né le passività per le quali si applica un aggiustamento di congruità.
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 2.12.2015, pag. 1).»;"
16)
all'articolo 107, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«In caso di osservanza dell'articolo 88 e qualora la migliore stima degli importi recuperabili da un accordo di riassicurazione o da una cartolarizzazione e dai corrispondenti debitori non sia negativa, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare l'effetto di attenuazione del rischio sul rischio di sottoscrizione di tale accordo di riassicurazione o cartolarizzazione di cui all'articolo 196 come segue:»;
17)
all'articolo 108, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«In caso di osservanza dell'articolo 88 e qualora la migliore stima degli importi recuperabili da un accordo di riassicurazione proporzionale e dai corrispondenti debitori per una controparte i non sia negativa, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare l'effetto di attenuazione del rischio sul rischio di sottoscrizione j dell'accordo di riassicurazione proporzionale per la controparte i di cui all'articolo 196 come segue:»;
18)
l'articolo 110 è sostituito dal seguente:
«Articolo 110
Calcolo semplificato — raggruppamento di esposizioni single-name
In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare la perdita per inadempimento di cui all'articolo 192, compreso l'effetto di attenuazione del rischio sui rischi di sottoscrizione e di mercato e il valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale, per un gruppo di esposizioni single-name. In tal caso, al gruppo di esposizioni single-name è assegnata la massima probabilità di inadempimento assegnata alle esposizioni single-name incluse nel gruppo ai sensi dell'articolo 199.»;
19)
all'articolo 111, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
la somma dei requisiti patrimoniali ipotetici per i sottomoduli dei moduli del rischio di sottoscrizione e del rischio di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessati dalla tecnica di attenuazione del rischio, calcolati conformemente alla presente sezione e alle sezioni da 2 a 5 del presente capo, come se l'accordo di riassicurazione, la cartolarizzazione o il derivato non esistesse;»
20)
è inserito il seguente articolo 111 bis:
«Articolo 111 bis
Calcolo semplificato dell'effetto di attenuazione del rischio sul rischio di sottoscrizione
Ai fini dell'articolo 196, in caso di osservanza dell'articolo 88 e se l'accordo di riassicurazione, la cartolarizzazione o il derivato copre le obbligazioni di uno solo dei segmenti (segmento s) di cui all'allegato II o, a seconda dei casi, all'allegato XIV, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare l'effetto di attenuazione del rischio di tale accordo di riassicurazione, cartolarizzazione o derivato sul loro rischio di sottoscrizione come segue:
dove:
a)
SCRCAT
hyp
rappresenta il requisito patrimoniale ipotetico per il modulo del rischio di sottoscrizione catastrofale per l'assicurazione non vita di cui all'articolo 119, paragrafo 2, o, a seconda dei casi, il requisito patrimoniale ipotetico per il sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia di cui all'articolo 160 che si applicherebbe se l'accordo di riassicurazione, la cartolarizzazione o il derivato non esistesse;
b)
SCRCAT
without
rappresenta il requisito patrimoniale per il modulo del rischio di sottoscrizione catastrofale per l'assicurazione non vita di cui all'articolo 119, paragrafo 2, o, a seconda dei casi, il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia di cui all'articolo 160;
c)
σs
rappresenta lo scostamento standard del rischio di tariffazione per l'assicurazione non vita del segmento s determinato a norma dell'articolo 117, paragrafo 3, o, a seconda dei casi, lo scostamento standard del rischio di tariffazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento s determinato a norma dell'articolo 148, paragrafo 3;
d)
Ps
hyp
rappresenta la misura di volume ipotetica per il rischio di tariffazione del segmento s determinata a norma dell'articolo 116, paragrafo 3 o 4, o, a seconda del caso, dell'articolo 147, paragrafo 3 o 4, che si applicherebbe se l'accordo di riassicurazione, la cartolarizzazione o il derivato non esistesse;
e)
Ps
without
rappresenta la misura di volume per il rischio di tariffazione del segmento s determinata a norma dell'articolo 116, paragrafo 3 o 4, o, a seconda del caso, dell'articolo 147, paragrafo 3 o 4;
f)
Recoverables è la migliore stima degli importi recuperabili dall'accordo di riassicurazione, dalla cartolarizzazione o dal derivato e dai corrispondenti debitori.»;
21)
sono inseriti i seguenti articoli 112 bis e 112 ter:
«Articolo 112 bis
Calcolo semplificato della perdita per inadempimento sulla riassicurazione
In caso di osservanza dell'articolo 88, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può calcolare la perdita per inadempimento su un accordo di riassicurazione o su una cartolarizzazione assicurativa di cui all'articolo 192, paragrafo 2, primo comma, come segue:
LGD = max[90 % · (Recoverables + 50 % · RM
re
) – F · Collateral; 0]
dove:
a)
Recoverables è la migliore stima degli importi recuperabili dall'accordo di riassicurazione o dalla cartolarizzazione assicurativa e dai corrispondenti debitori;
b)
RMre
è l'effetto di attenuazione del rischio sul rischio di sottoscrizione dell'accordo di riassicurazione o della cartolarizzazione;
c)
Collateral è il valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale relativa all'accordo di riassicurazione o alla cartolarizzazione;
d)
F è un fattore che tiene conto dell'effetto economico del contratto di garanzia collaterale relativo all'accordo di riassicurazione o alla cartolarizzazione in caso di eventi creditizi collegati alla controparte.
Articolo 112 ter
Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte sulle esposizioni di tipo 1
In caso di osservanza dell'articolo 88 e se lo scostamento standard della distribuzione delle perdite sulle esposizioni di tipo 1, determinato a norma dell'articolo 200, paragrafo 4, è inferiore o pari al 20 % del totale delle perdite per inadempimento su tutte le esposizioni di tipo 1, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte di cui all'articolo 200, paragrafo 1, come segue:
SCR
def,1 = 5 · σ
dove σ è lo scostamento standard della distribuzione delle perdite sulle esposizioni di tipo 1 determinato a norma dell'articolo 200, paragrafo 4.»;
22)
all'articolo 116, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
FP(future,s)
indica il seguente importo rispetto ai contratti la cui data di rilevazione iniziale è compresa nei 12 mesi successivi:
i)
per tutti i contratti la cui durata iniziale è inferiore o pari a un anno, il valore attuale atteso dei premi che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione operante nel segmento s acquisirà, esclusi, tuttavia, i premi da acquisire durante i 12 mesi successivi alla data di rilevazione iniziale;
ii)
per tutti i contratti la cui durata iniziale è superiore a un anno, l'ammontare pari al 30 % del valore attuale atteso dei premi che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione operante nel segmento s acquisirà dopo i 12 mesi successivi.»;
23)
l'articolo 121 è così modificato:
a)
il paragrafo 5 è così modificato:
i)
la formula è sostituita dalla seguente:
«
»;
ii)
la lettera a) è soppressa;
b)
il paragrafo 6 è così modificato:
i)
la formula è sostituita dalla seguente:
«
WSI
(windstorm,r,i) = Q
(windstorm,r) · W
(windstorm,r,i) · SI
(windstorm,r,i)
»;
ii)
è aggiunta la seguente lettera c):
«c)
Q(windstorm,r)
è il fattore di rischio di tempesta per la regione r di cui all'allegato V.»;
iii)
è aggiunto il comma seguente:
«Se l'importo stabilito per una particolare zona a rischio a norma del primo comma supera un importo (denominato al presente comma “l'importo inferiore”) uguale alla somma delle perdite potenziali, senza la deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione potrebbe subire per il rischio di tempesta in tale zona a rischio, tenendo conto dei termini e delle condizioni delle sue specifiche polizze, comprese le eventuali limitazioni di pagamento contrattuali, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può, quale metodo alternativo di calcolo, determinare la somma ponderata assicurata per il rischio di tempesta in tale zona a rischio come l'importo inferiore.»;
24)
l'articolo 122 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Per tutte le regioni di cui all'allegato VI, il requisito patrimoniale per il rischio di terremoto in una determinata regione r è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è uguale al seguente importo:»;
ii)
la formula è sostituita dalla seguente:
«
»;
iii)
la lettera a) è soppressa;
b)
il paragrafo 3 è così modificato:
i)
la formula è sostituita dalla seguente:
«
WSI
(earthquake,r,i) = Q
(earthquake,r) · W
(earthquake,r,i) · SI
(earthquake,r,i)
»;
ii)
è aggiunta la seguente lettera c):
«c)
Q(earthquake,r)
è il fattore di rischio di terremoto per la regione r di cui all'allegato VI.»;
iii)
è aggiunto il comma seguente:
«Se l'importo stabilito per una particolare zona a rischio a norma del primo comma supera un importo (denominato al presente comma “l'importo inferiore”) uguale alla somma delle perdite potenziali, senza la deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione potrebbe subire per il rischio di terremoto in tale zona a rischio, tenendo conto dei termini e delle condizioni delle sue specifiche polizze, comprese le eventuali limitazioni di pagamento contrattuali, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può, quale metodo alternativo di calcolo, determinare la somma ponderata assicurata per il rischio di terremoto in tale zona a rischio come l'importo inferiore.»;
25)
l'articolo 123 è così modificato:
a)
il paragrafo 5 è così modificato:
i)
la formula è sostituita dalla seguente:
«
»;
ii)
la lettera a) è soppressa;
b)
il paragrafo 6 è così modificato:
i)
la formula è sostituita dalla seguente:
«
WSI
(flood,r,i) = Q
(flood,r) · W
(flood,r,i) · SI
(flood,r,i)
»;
ii)
è aggiunta la seguente lettera c):
«c)
Q(flood,r)
è il fattore di rischio di alluvione per la regione r di cui all'allegato VII,»;
iii)
è aggiunto il comma seguente:
«Se l'importo stabilito per una particolare zona a rischio a norma del primo comma supera un importo (denominato al presente comma “l'importo inferiore”) uguale alla somma delle perdite potenziali, senza la deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione potrebbe subire per il rischio di alluvione in tale zona a rischio, tenendo conto dei termini e delle condizioni delle sue specifiche polizze, comprese le eventuali limitazioni di pagamento contrattuali, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può, quale metodo alternativo di calcolo, determinare la somma ponderata assicurata per il rischio di alluvione in tale zona a rischio come l'importo inferiore.»;
c)
al paragrafo 7, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Per tutte le regioni di cui all'allegato VII e tutte le zone a rischio di tali regioni di cui all'allegato IX, la somma assicurata per il rischio di alluvione in una determinata zona a rischio i di una determinata regione r è uguale a:»;
26)
l'articolo 124 è così modificato:
a)
il paragrafo 5 è così modificato:
i)
la formula è sostituita dalla seguente:
«
»;
ii)
la lettera a) è soppressa;
b)
il paragrafo 6 è così modificato:
i)
la formula è sostituita dalla seguente:
«
WSI
(hail,r,i) = Q
(hail,r) · W
(hail,r,i) · SI
(hail,r,i)
»;
ii)
è aggiunta la seguente lettera c):
«c)
Q(hail,r)
è il fattore di rischio di grandine per la regione r di cui all'allegato VIII.»;
iii)
è aggiunto il comma seguente:
«Se l'importo stabilito per una particolare zona a rischio a norma del primo comma supera un importo (denominato al presente comma “l'importo inferiore”) uguale alla somma delle perdite potenziali, senza la deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione potrebbe subire per il rischio di grandine in tale zona a rischio, tenendo conto dei termini e delle condizioni delle sue specifiche polizze, comprese le eventuali limitazioni di pagamento contrattuali, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può, quale metodo alternativo di calcolo, determinare la somma ponderata assicurata per il rischio di grandine in tale zona a rischio come l'importo inferiore.»;
27)
l'articolo 125 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la formula è sostituita dalla seguente:
«
»;
b)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
la formula è sostituita dalla seguente:
«
WSI
(subsidence,i) = 0,0005 · W
(subsidence,i) · SI
(subsidence,i)
»;
ii)
è aggiunto il comma seguente:
«Se l'importo stabilito per una particolare zona a rischio a norma del primo comma supera un importo (denominato al presente comma “l'importo inferiore”) uguale alla somma delle perdite potenziali, senza la deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione potrebbe subire per il rischio di cedimento in tale zona a rischio, tenendo conto dei termini e delle condizioni delle sue specifiche polizze, comprese le eventuali limitazioni di pagamento contrattuali, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può, quale metodo alternativo di calcolo, determinare la somma ponderata assicurata per il rischio di cedimento in tale zona a rischio come l'importo inferiore.»;
28)
l'articolo 130 è sostituito dal seguente:
«Articolo 130
Sottomodulo del rischio di sinistri marittimi
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di sinistri marittimi è uguale a:
dove:
a)
SCRvessel
è il requisito patrimoniale per il rischio di collisione tra veicoli;
b)
SCRplatform
è il requisito patrimoniale per il rischio di esplosione di una piattaforma.
2. Il requisito patrimoniale per il rischio di collisione tra veicoli è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo uguale a:
L
vessel
= max
v
(SI
(hull,v) + SI
(liab,v)+ SI
(pollution,v))
dove:
a)
il massimo riguarda tutti i veicoli marittimi, lacustri e fluviali assicurati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione in relazione alla collisione tra veicoli nelle aree di attività 6, 18 e 27 di cui all'allegato I, qualora il valore assicurato del veicolo sia pari ad almeno 250 000 EUR;
b)
SI(hull,v)
è la somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione, previa deduzione degli importi che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può recuperare da contratti di riassicurazione e da società veicolo, per l'assicurazione e la riassicurazione marittima dello scafo in relazione al veicolo v;
c)
SI(liab,v)
è la somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione, previa deduzione degli importi che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può recuperare da contratti di riassicurazione e da società veicolo, per l'assicurazione e la riassicurazione della responsabilità marittima in relazione al veicolo v;
d)
SI(pollution,v)
è la somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione, previa deduzione degli importi che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può recuperare da contratti di riassicurazione e da società veicolo, per l'assicurazione e la riassicurazione per inquinamento petrolifero in relazione al veicolo v.
Per determinare SI(hull,v)
, SI(liab,v)
e SI(pollution,v)
, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto unicamente dei contratti di riassicurazione e delle società veicolo che pagherebbero in caso di richieste di indennizzo in relazione al veicolo v. Non sono presi in considerazione i contratti di riassicurazione e le società veicolo per i quali il pagamento dipende da richieste di indennizzo non in relazione al veicolo v.
Laddove dalla deduzione degli importi recuperabili risulterebbe un requisito patrimoniale per il rischio di collisione tra veicoli che riflette in maniera insufficiente il rischio di collisione tra veicoli cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione calcola SI(hull,v)
, SI(liab,v)
o SI(pollution,v)
senza la deduzione degli importi recuperabili.
3. Il requisito patrimoniale per il rischio di esplosione di una piattaforma è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo uguale a:
L
platform
= max
p
(SI
p
)
dove:
a)
il massimo si riferisce a tutte le piattaforme offshore di esplorazione ed estrazione di petrolio e gas assicurate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione in relazione all'esplosione della piattaforma nelle aree di attività 6, 18 e 27 di cui all'allegato I;
b)
SIp
è la somma accumulata assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione, previa deduzione degli importi che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può recuperare da contratti di riassicurazione e da società veicolo, per le seguenti obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione in relazione alla piattaforma p:
i)
obbligazioni di risarcimento per danni a beni;
ii)
obbligazioni di risarcimento per le spese relative alla rimozione di rottami;
iii)
obbligazioni di risarcimento per la perdita di reddito derivante da attività produttive;
iv)
obbligazioni di risarcimento per le spese sostenute per coprire un pozzo o renderlo sicuro;
v)
obbligazioni di assicurazione e riassicurazione della responsabilità civile.
Per determinare SIp
, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto unicamente dei contratti di riassicurazione e delle società veicolo che pagherebbero in caso di richieste di indennizzo in relazione alla piattaforma p. Non sono presi in considerazione i contratti di riassicurazione e le società veicolo per i quali il pagamento dipende da richieste di indennizzo non in relazione alla piattaforma p.
Laddove dalla deduzione degli importi recuperabili risulterebbe un requisito patrimoniale per il rischio di esplosione della piattaforma che riflette in maniera insufficiente il rischio di esplosione della piattaforma cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione calcola SI
p
senza la deduzione degli importi recuperabili.»;
29)
l'articolo 131 è così modificato:
a)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Il requisito patrimoniale per il rischio di sinistri aeronautici è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo uguale a:»;
b)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
SIa
è la somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione, previa deduzione degli importi che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può recuperare da contratti di riassicurazione e da società veicolo, per l'assicurazione e la riassicurazione dei corpi di veicoli aerei e l'assicurazione e la riassicurazione della responsabilità civile aeromobili in relazione all'aeromobile a.
Ai fini del presente articolo, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto unicamente dei contratti di riassicurazione e delle società veicolo che pagherebbero in caso di richieste di indennizzo in relazione all'aeromobile a. Non sono presi in considerazione i contratti di riassicurazione e le società veicolo per i quali il pagamento dipende da richieste di indennizzo non in relazione all'aeromobile a.
Laddove dalla deduzione degli importi recuperabili risulterebbe un requisito patrimoniale per il rischio di sinistri aeronautici che riflette in maniera insufficiente il rischio di sinistri aeronautici cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione calcola SIa
senza la deduzione degli importi recuperabili.»;
30)
all'articolo 132, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il requisito patrimoniale per il rischio di incendio è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo uguale alla somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la concentrazione più elevata di rischio di incendio.
2. La concentrazione più elevata di rischio di incendio di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è la serie di edifici con la massima somma assicurata, previa deduzione degli importi che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può recuperare da contratti di riassicurazione e da società veicolo, che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a)
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione nelle aree di attività 7 e 19 di cui all'allegato I, in relazione a ogni edificio di cui sono coperti i danni dovuti a incendio o esplosione, anche dopo attacchi terroristici;
b)
tutti gli edifici sono interamente o parzialmente situati entro un raggio di 200 metri.
Nel determinare la somma assicurata per una serie di edifici, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto unicamente dei contratti di riassicurazione e delle società veicolo che pagherebbero in caso di richieste di indennizzo in relazione a detta serie di edifici. Non sono presi in considerazione i contratti di riassicurazione e le società veicolo per i quali il pagamento dipende da richieste di indennizzo non in relazione a tale serie di edifici.
Laddove dalla deduzione degli importi recuperabili risulterebbe un requisito patrimoniale per il rischio di incendio che riflette in maniera insufficiente il rischio di incendio cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione calcola la somma assicurata per una serie di edifici senza la deduzione degli importi recuperabili.»;
31)
all'articolo 147, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
FP(future,s)
indica il seguente importo rispetto ai contratti la cui data di rilevazione iniziale è compresa nei 12 mesi successivi:
i)
per tutti i contratti la cui durata iniziale è inferiore o pari a un anno, il valore attuale atteso dei premi che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione operante nel segmento s acquisirà, esclusi, tuttavia, i premi da acquisire durante i 12 mesi successivi alla data di rilevazione iniziale;
ii)
per tutti i contratti la cui durata iniziale è superiore a un anno, l'ammontare pari al 30 % del valore attuale atteso dei premi che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione operante nel segmento s acquisirà dopo i 12 mesi successivi.»;
32)
all'articolo 168, il paragrafo 6 è così modificato:
a)
alla lettera c), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«per quanto riguarda i fondi di investimento alternativi che sono fondi chiusi e che hanno sede nell'Unione o, se non hanno sede nell'UE, che sono commercializzati in essa ai sensi degli articoli 35 o 40 della direttiva 2011/61/UE e che, in ogni caso, non ricorrono alla leva finanziaria conformemente al metodo degli impegni di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione (*3):
(*3) Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).»;"
b)
è aggiunta la seguente lettera e):
«e)
portafogli di strumenti di capitale non quotati ammissibili quali definiti all'articolo 168 bis.»;
33)
è inserito il seguente articolo 168 bis:
«Articolo 168 bis
Portafogli di strumenti di capitale non quotati ammissibili
1. Ai fini dell'articolo 168, paragrafo 6, lettera e), un portafoglio di strumenti di capitale non quotati ammissibili è un insieme di investimenti in strumenti di capitale che soddisfa tutti i seguenti requisiti:
a)
l'insieme di investimenti comprende unicamente investimenti in azioni ordinarie di società;
b)
le azioni ordinarie di ciascuna delle società in questione non sono quotate in alcun mercato regolamentato;
c)
ogni società ha la propria sede in un paese che è membro del SEE;
d)
più del 50 % delle entrate annuali di ciascuna società è denominato in valute di paesi membri del SEE o dell'OCSE;
e)
più del 50 % del personale di ciascuna società ha la sede di lavoro principale in paesi che sono membri del SEE;
f)
ogni società soddisfa almeno una delle seguenti condizioni per ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari che termina prima della data in cui è calcolato il requisito patrimoniale di solvibilità:
i)
il fatturato annuo della società è superiore a 10 000 000 EUR;
ii)
il totale dello stato patrimoniale della società è superiore a 10 000 000 EUR;
iii)
il numero dei dipendenti della società è superiore a 50;
g)
il valore dell'investimento in ciascuna società rappresenta non più del 10 % del valore totale dell'insieme degli investimenti;
h)
nessuna delle società è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, un ente creditizio, un'impresa di investimento, un ente finanziario, un gestore di fondi di investimento alternativi, una società di gestione di OICVM, un ente pensionistico aziendale o professionale o un'impresa non regolamentata che svolge attività finanziarie;
i)
il beta dell'insieme di investimenti non supera 0,796.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera i), il beta di un insieme di investimenti è la media dei beta di ciascuno degli investimenti in tale insieme di investimenti, ponderata per il valore contabile di tali investimenti. Il beta di un investimento in una società è determinato come segue:
dove:
a)
β è il beta dell'investimento in strumenti di capitale della società;
b)
GM è il margine lordo medio della società negli ultimi cinque esercizi finanziari che terminano prima della data in cui è calcolato il requisito patrimoniale di solvibilità;
c)
Debt è il debito totale della società alla fine dell'esercizio finanziario più recente per il quale sono disponibili dati;
d)
CFO è il flusso di cassa netto medio della società derivante dalle attività degli ultimi cinque esercizi finanziari che terminano prima della data in cui è calcolato il requisito patrimoniale di solvibilità;
e)
ROCE è il rendimento medio del capitale primario della società negli ultimi cinque esercizi finanziari che terminano prima della data in cui è calcolato il requisito patrimoniale di solvibilità. Il capitale primario deve essere inteso come patrimonio netto di cui all'allegato III della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), escluse le azioni privilegiate e il relativo sovrapprezzo di emissione.
(*4) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).»,"
34)
l'articolo 169 è sostituito dal seguente:
«Articolo 169
Sottomodulo del rischio azionario standard
1. Il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 1 di cui all'articolo 168 del presente regolamento è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei:
a)
un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale di tipo 1 in imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 212, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica;
b)
un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale di tipo 1 che sono trattati come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale a norma dell'articolo 171 bis;
c)
un calo istantaneo pari alla somma del 39 % e dell'aggiustamento simmetrico, di cui all'articolo 172 del presente regolamento, del valore degli strumenti di capitale di tipo 1 diversi da quelli di cui alle lettere a) e b).
2. Il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 2 di cui all'articolo 168 del presente regolamento è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei:
a)
un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale di tipo 2 in imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 212, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica;
b)
un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale di tipo 2 che sono trattati come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale a norma dell'articolo 171 bis;
c)
un calo istantaneo pari alla somma del 49 % e dell'aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 172 del presente regolamento del valore degli strumenti di capitale di tipo 2 diversi da quelli di cui alle lettere a) e b).
3. Il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili di cui all'articolo 168 del presente regolamento è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei:
a)
un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili in imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 212, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica;
b)
un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili che sono trattati come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale a norma dell'articolo 171 bis;
c)
un calo istantaneo pari alla somma del 30 % e del 77 % dell'aggiustamento simmetrico, di cui all'articolo 172 del presente regolamento, del valore degli investimenti in strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli di cui alle lettere a) e b).
4. Il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili di cui all'articolo 168 del presente regolamento è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei:
a)
un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili in imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 212, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica;
b)
un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili che sono trattati come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale a norma dell'articolo 171 bis;
c)
un calo istantaneo pari alla somma del 36 % e del 92 % dell'aggiustamento simmetrico, di cui all'articolo 172 del presente regolamento, del valore degli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili diversi da quelli di cui alle lettere a) e b).»;
35)
è inserito il seguente articolo 171 bis:
«Articolo 171 bis
Investimenti a lungo termine in strumenti di capitale
1. Ai fini del presente regolamento, un sottoinsieme degli investimenti in strumenti di capitale può essere trattato come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dimostra, con piena soddisfazione dell'autorità di vigilanza, che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
sono chiaramente identificati il sottoinsieme degli investimenti in strumenti di capitale e il periodo di detenzione di ciascuno degli investimenti appartenenti a tale sottoinsieme;
b)
il sottoinsieme degli investimenti in strumenti di capitale è incluso in un portafoglio di attività assegnato alla copertura della migliore stima di un portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione corrispondenti ad una o diverse attività chiaramente identificate, e l'impresa mantiene tale assegnazione per tutta la durata delle obbligazioni;
c)
il portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione e il portafoglio di attività assegnato di cui alla lettera b) sono identificati, gestiti e organizzati separatamente dalle altre attività dell'impresa, con impossibilità di procedere alla copertura delle perdite derivanti dalle altre attività dell'impresa utilizzando il portafoglio di attività assegnato;
d)
le riserve tecniche nell'ambito del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione di cui alla lettera b) rappresentano solo una parte delle riserve tecniche totali dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
e)
il periodo medio di detenzione degli investimenti in strumenti di capitale inclusi nel sottoinsieme supera i 5 anni o, se il periodo medio di detenzione del sottoinsieme è inferiore a 5 anni, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non vende alcuno degli investimenti in strumenti di capitale inclusi nel sottoinsieme finché il periodo medio di detenzione supera i 5 anni;
f)
il sottoinsieme degli investimenti in strumenti di capitale è composto solo da strumenti di capitale quotati nel SEE o da strumenti di capitale non quotati di società che hanno la loro sede in paesi membri del SEE;
g)
la posizione di solvibilità e di liquidità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione nonché le sue strategie, i suoi processi e le sue procedure di segnalazione per quanto riguarda la gestione delle attività e delle passività sono tali da assicurare, su base continuativa e in condizioni di stress, che essa è in grado di evitare la vendita forzata di ciascuno degli investimenti in strumenti di capitale inclusi nel sottoinsieme per almeno 10 anni;
h)
la politica in materia di gestione del rischio, di gestione delle attività e delle passività e di investimenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione riflette l'intenzione dell'impresa di detenere il sottoinsieme degli investimenti in strumenti di capitale per un periodo compatibile con il requisito di cui alla lettera e) e la sua capacità di soddisfare il requisito di cui alla lettera g).
2. Quando gli strumenti di capitale sono detenuti in organismi di investimento collettivo o in fondi di investimento alternativi di cui all'articolo 168, paragrafo 6, lettere da a) a d), le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere valutate a livello dei fondi e non delle attività sottostanti detenute in tali fondi.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che trattano un sottoinsieme di investimenti in strumenti di capitale come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale a norma del paragrafo 1 non possono tornare ad un metodo che non comprende gli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale. Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che tratta un sottoinsieme di investimenti in strumenti di capitale come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale non è più in grado di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1, essa ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza e cessa di applicare ai suoi investimenti in strumenti di capitale per un periodo di 36 mesi l'articolo 169, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4), lettera b).»;
36)
all'articolo 176 è inserito il seguente paragrafo 4 bis:
«4 bis. Nonostante il paragrafo 4, alle obbligazioni e ai prestiti che sono assegnati ad una classe di merito di credito in conformità all'articolo 176 bis, paragrafo 1 o 2, o all'articolo 176 quater, paragrafo 1, è attribuito un fattore di rischio stressi
in base alla classe di merito di credito e alla durata modificata duri
dell'obbligazione o del prestito i conformemente alla tabella riportata al paragrafo 3 del presente articolo.»;
37)
sono inseriti i seguenti articoli da 176 bis a 176 quater:
«Articolo 176 bis
Valutazione interna delle classi di merito di credito delle obbligazioni e dei prestiti
1. Un'obbligazione o un prestito per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta e per cui i debitori non hanno costituito una garanzia collaterale che soddisfi i criteri di cui all'articolo 214 può essere attribuito alla classe di merito di credito 2 a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri di cui ai paragrafi 3 e 4 relativamente all'obbligazione o al prestito.
2. Un'obbligazione o un prestito per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta e per cui i debitori non hanno costituito una garanzia collaterale che soddisfi i criteri di cui all'articolo 214, diverso da un'obbligazione o un prestito attribuito alla classe di merito di credito 2 a norma del paragrafo 1, può essere attribuito alla classe di merito di credito 3 a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri di cui ai paragrafi 3 e 5 relativamente all'obbligazione o al prestito.
3. I criteri stabiliti al presente paragrafo sono i seguenti:
a)
la valutazione interna del merito di credito dell'obbligazione o del prestito da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 176 ter;
b)
l'obbligazione o il prestito è emesso da una società che non appartiene allo stesso gruppo societario dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
c)
l'obbligazione o il prestito non è emesso da una società che è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, un ente infrastrutturale, un ente creditizio, un'impresa di investimento, un ente finanziario, un gestore di fondi di investimento alternativi, una società di gestione di investimenti OICVM, un ente pensionistico aziendale o professionale o un'impresa non regolamentata che svolge attività finanziarie;
d)
nessun credito nei confronti della società emittente dell'obbligazione o del prestito è di rango superiore rispetto all'obbligazione o al prestito, ad eccezione dei seguenti:
i)
i crediti di legge e i crediti dei fornitori di linee di liquidità, a condizione che detti crediti di legge e crediti dei fornitori di linee di liquidità in aggregato non siano rilevanti rispetto al totale del debito senior della società emittente;
ii)
i crediti dei fiduciari;
iii)
i crediti delle controparti in derivati;
e)
l'obbligazione o il prestito stabilisce il pagamento del rimborso alla data di scadenza o prima, oltre ai pagamenti periodici di interessi a tasso fisso o a tasso variabile;
f)
i termini e le condizioni contrattuali dell'obbligazione o del prestito stabiliscono quanto segue:
i)
il debitore è tenuto a fornire al prestatore, almeno una volta all'anno, dati finanziari sottoposti a audit;
ii)
il debitore è tenuto a comunicare al prestatore qualsiasi evento che possa incidere in maniera rilevante sul rischio di credito dell'obbligazione o del prestito;
iii)
il debitore non ha la facoltà di modificare i termini e le condizioni dell'obbligazione o del prestito unilateralmente, né di apportare altre modifiche alla sua attività che possano pregiudicare in maniera rilevante il rischio di credito dell'obbligazione o del prestito;
iv)
all'emittente è fatto divieto di emettere nuovo debito senza il consenso preventivo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
v)
ciò che costituisce un evento di inadempimento è definito in modo specifico in relazione all'emissione e all'emittente;
vi)
cosa avviene in caso di cambiamento del controllo;
g)
l'obbligazione o il prestito è emesso da una società che soddisfa tutti i seguenti criteri:
i)
la società è una società a responsabilità limitata;
ii)
la società ha la propria sede in un paese che è membro del SEE;
iii)
più del 50 % delle entrate annuali della società è denominato in valute di paesi membri del SEE o dell'OCSE;
iv)
la società ha operato senza alcun evento creditizio per almeno gli ultimi 10 anni;
v)
è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni per ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari che termina prima della data in cui è calcolato il requisito patrimoniale di solvibilità:
—
il fatturato annuo della società è superiore a 10 000 000 EUR;
—
il totale dello stato patrimoniale della società è superiore a 10 000 000 EUR;
—
il numero dei dipendenti della società è superiore a 50;
vi)
la somma degli utili annui della società al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA) nel corso degli ultimi cinque esercizi finanziari è superiore a 0;
vii)
il totale del debito della società alla fine dell'esercizio finanziario più recente per il quale sono disponibili dati non è superiore a 6,5 volte la media dei flussi di cassa disponibili annui della società nel corso degli ultimi cinque esercizi finanziari;
viii)
la media dell'EBITDA della società nel corso degli ultimi cinque esercizi finanziari non è inferiore a 6,5 volte gli interessi passivi della società per l'esercizio finanziario più recente per il quale sono disponibili dati;
ix)
il debito netto della società alla fine dell'esercizio finanziario più recente per il quale sono disponibili dati non è superiore a 1,5 volte il totale del patrimonio netto della società alla fine di detto esercizio finanziario.
4. Il rendimento dell'obbligazione o del prestito, e il rendimento di ogni obbligazione e prestito con termini e condizioni contrattuali simili emesso dalla stessa società nei tre esercizi finanziari precedenti, non supera il maggiore tra i seguenti valori:
a)
la media dei rendimenti dei due indici determinati in conformità del paragrafo 6;
b)
la somma dello 0,5 % e del rendimento dell'indice che soddisfa il requisito di cui alla lettera d) di tale paragrafo.
5. Il rendimento dell'obbligazione o del prestito, e il rendimento di obbligazioni e prestiti con termini e condizioni contrattuali simili emessi dalla stessa società nei tre esercizi finanziari precedenti, non supera il maggiore tra i seguenti valori:
a)
la media dei rendimenti dei due indici determinati in conformità del paragrafo 7;
b)
la somma dello 0,5 % e del rendimento dell'indice che soddisfa il requisito di cui alla lettera b) di tale paragrafo.
6. Ai fini del paragrafo 4, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione determina, per l'obbligazione o il prestito di cui al paragrafo 1, il rendimento, come al momento dell'emissione dell'obbligazione o del prestito, sulla base di due indici che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
a)
entrambi gli indici sono indici generali per le obbligazioni negoziate, per i quali è disponibile una valutazione esterna del merito di credito;
b)
le obbligazioni negoziate che costituiscono i due indici sono denominate nella stessa valuta dell'obbligazione o del prestito;
c)
le obbligazioni negoziate che costituiscono i due indici hanno una data di scadenza simile a quella dell'obbligazione o del prestito;
d)
uno dei due indici è costituito da obbligazioni negoziate di classe di merito di credito 2;
e)
uno dei due indici è costituito da obbligazioni negoziate di classe di merito di credito 4.
7. Ai fini del paragrafo 5, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione determina, per l'obbligazione o il prestito di cui al paragrafo 2, il rendimento, come al momento dell'emissione dell'obbligazione o del prestito, sulla base di due indici che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
a)
entrambi gli indici soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 6, lettere a), b) e c);
b)
uno dei due indici è costituito da obbligazioni negoziate di classe di merito di credito 3;
c)
uno dei due indici è costituito da obbligazioni negoziate di classe di merito di credito 4.
8. Ai fini del paragrafo 4, quando l'obbligazione o il prestito di cui al paragrafo 1 possiede caratteristiche, diverse da quelle relative al rischio di credito o all'illiquidità, che differiscono in maniera rilevante dalle caratteristiche delle obbligazioni negoziate che costituiscono i due indici determinate a norma del paragrafo 6, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione rettifica il rendimento dell'obbligazione o del prestito per tener conto di tali differenze.
9. Ai fini del paragrafo 5, quando l'obbligazione o il prestito di cui al paragrafo 2 possiede caratteristiche, diverse da quelle relative al rischio di credito o all'illiquidità, che differiscono in maniera rilevante dalle caratteristiche delle obbligazioni negoziate che costituiscono i due indici determinate a norma del paragrafo 7, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione rettifica il rendimento dell'obbligazione o del prestito per tener conto di tali differenze.
Articolo 176 ter
Requisiti per la valutazione interna del merito di credito delle obbligazioni e dei prestiti da parte dell'impresa
I requisiti che devono essere soddisfatti ai fini dell'articolo 176 bis, paragrafo 3, lettera a), per la valutazione interna del merito di credito di un'obbligazione o di un prestito da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione sono i seguenti:
a)
all'obbligazione o al prestito è attribuita una classe di merito di credito sulla base della valutazione interna del merito di credito;
b)
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può dimostrare, con piena soddisfazione dell'autorità di vigilanza, che la propria valutazione interna del merito di credito e l'attribuzione dell'obbligazione o del prestito a una classe di merito di credito sulla base di tale valutazione sono affidabili e riflettono adeguatamente il rischio di spread dell'obbligazione o del prestito contenuto nel sottomodulo di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera d), della direttiva 2009/138/CE;
c)
la valutazione interna del merito di credito tiene conto di tutti i fattori che potrebbero avere un effetto rilevante sul rischio di credito associato all'obbligazione o al prestito, compresi i seguenti fattori:
i)
la posizione concorrenziale dell'emittente;
ii)
la qualità della gestione dell'emittente;
iii)
le politiche finanziarie dell'emittente;
iv)
il rischio paese;
v)
l'effetto di eventuali accordi in vigore;
vi)
la storia dell'emittente a livello di performance finanziarie, compreso il numero di anni da cui è operativo;
vii)
le dimensioni dell'emittente e livello di diversificazione delle sue attività;
viii)
l'impatto quantitativo dell'emissione dell'obbligazione o del prestito sul profilo di rischio dell'emittente e sui suoi indici finanziari;
ix)
l'assetto proprietario dell'emittente;
x)
la complessità del modello di business dell'emittente;
d)
la valutazione interna del merito di credito utilizza tutte le pertinenti informazioni quantitative e qualitative;
e)
la valutazione interna del merito di credito, l'attribuzione di una classe di merito di credito sulla base di tale valutazione e le informazioni utilizzate per sostenere la valutazione interna del merito di credito sono documentate;
f)
la valutazione interna del merito di credito tiene conto delle caratteristiche di attività analoghe per cui è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta;
g)
la valutazione interna del merito di credito tiene conto delle tendenze per quanto concerne le performance finanziarie dell'emittente;
h)
la valutazione interna del merito di credito è indipendente dal punto di vista procedurale dalla decisione di sottoscrizione;
i)
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione riesamina periodicamente la valutazione interna del merito di credito.
Articolo 176 quater
Valutazione delle classi di merito di credito delle obbligazioni e dei prestiti basata su un modello interno approvato
1. Il presente articolo si applica nelle seguenti circostanze:
a)
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha concluso un accordo (“accordo di co-investimento”) per investire in obbligazioni e prestiti congiuntamente con un altro soggetto;
b)
l'altro soggetto (“il co-investitore”) è uno dei seguenti:
i)
un ente, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, che utilizza il metodo basato sui rating interni di cui all'articolo 143, paragrafo 1, del medesimo regolamento;
ii)
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che utilizza un modello interno conformemente all'articolo 100 della direttiva 2009/138/CE;
c)
a norma dell'accordo di co-investimento, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e il co-investitore investono congiuntamente in obbligazioni e prestiti per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta e per cui i debitori non hanno costituito una garanzia collaterale che soddisfi i criteri di cui all'articolo 214;
d)
l'accordo di co-investimento prevede che il co-investitore condivida con l'impresa di assicurazione o di riassicurazione le probabilità di inadempimento ottenute con il suo metodo basato sui rating interni o, a seconda dei casi, le classi di merito di credito ottenute con il suo modello interno per quanto concerne le obbligazioni o i prestiti di cui alla lettera c) al fine di utilizzare tali informazioni per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
2. Se sono soddisfatti tutti i criteri di cui ai paragrafi da 3 a 6, le obbligazioni e i prestiti di cui al paragrafo 1, lettera c), sono assegnati a classi di merito di credito determinate come segue:
a)
nel caso in cui il co-investitore rientri nel campo di applicazione del paragrafo 1, lettera b), punto i), le classi di merito di credito sono determinate sulla base delle più recenti probabilità di inadempimento ottenute con il metodo basato sui rating interni;
b)
nel caso in cui il co-investitore rientri nel campo di applicazione del paragrafo 1, lettera b), punto ii), le classi di merito di credito sono quelle ottenute con il modello interno.
3. I criteri stabiliti al presente paragrafo sono i seguenti:
a)
l'emittente di ogni obbligazione o prestito non appartiene allo stesso gruppo societario dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
b)
l'emittente non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, un ente infrastrutturale, un ente creditizio, un'impresa di investimento, un ente finanziario, un gestore di fondi di investimento alternativi, una società di gestione di investimenti OICVM, un ente pensionistico aziendale o professionale o un'impresa non regolamentata che svolge attività finanziarie;
c)
l'emittente ha la propria sede in un paese che è membro del SEE;
d)
più del 50 % delle entrate annuali dell'emittente è denominato in valute di paesi membri del SEE o dell'OCSE;
e)
è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni per ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari che termina prima della data in cui è calcolato il requisito patrimoniale di solvibilità:
—
il fatturato annuo dell'emittente è superiore a 10 000 000 EUR;
—
il totale dello stato patrimoniale dell'emittente è superiore a 10 000 000 EUR;
—
il numero dei dipendenti dell'emittente è superiore a 50.
4. I criteri stabiliti al presente paragrafo sono i seguenti:
a)
l'accordo di co-investimento definisce i tipi di obbligazioni e prestiti da sottoscrivere e i criteri di valutazione applicabili;
b)
il co-investitore fornisce all'impresa di assicurazione o di riassicurazione informazioni sufficientemente dettagliate relativamente al processo di sottoscrizione, compresi i criteri utilizzati, la struttura organizzativa del co-investitore e i controlli effettuati dal co-investitore;
c)
il co-investitore fornisce all'impresa di assicurazione o di riassicurazione i dati relativi a tutte le domande di sottoscrizione di obbligazioni e prestiti;
d)
il co-investitore fornisce all'impresa di assicurazione o di riassicurazione informazioni dettagliate relativamente a tutte le decisioni di approvare o respingere le domande di sottoscrizione di obbligazioni e prestiti;
e)
il co-investitore mantiene un'esposizione pari ad almeno il 20 % del valore nominale di ciascuna obbligazione e prestito;
f)
il processo di sottoscrizione è lo stesso seguito dal co-investitore per i suoi altri investimenti in obbligazioni e prestiti analoghi;
g)
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione investe in tutte le obbligazioni e i prestiti dei tipi di cui alla lettera a) per i quali il co-investitore decide di approvare la domanda per l'obbligazione o il prestito;
h)
il co-investitore fornisce all'impresa di assicurazione o di riassicurazione informazioni che consentono all'impresa di comprendere il metodo basato sui rating interni o, a seconda dei casi, il modello interno e le relative limitazioni, nonché la sua adeguatezza e opportunità, in particolare:
i)
la descrizione del metodo basato sui rating interni o, a seconda dei casi, del modello interno, compresi gli input e i fattori di rischio, la quantificazione dei parametri di rischio e i metodi sottostanti, nonché la metodologia generale applicata;
ii)
la descrizione della portata dell'utilizzo del metodo basato sui rating interni o, a seconda dei casi, del modello interno;
iii)
la descrizione del processo di validazione del modello e di altri processi che consentono il controllo delle prestazioni del modello, il riesame nel tempo dell'adeguatezza delle sue specifiche e il raffronto delle risultanze del metodo basato sui rating interni o, a seconda dei casi, del modello interno, con i dati tratti dall'esperienza.
5. Nel caso in cui il co-investitore rientri nel campo di applicazione del paragrafo 1, lettera b), punto i):
a)
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione documenta chiaramente a quale classe di merito di credito corrisponde la probabilità di inadempimento ottenuta con il metodo basato sui rating interni dell'ente;
b)
l'associazione delle probabilità di inadempimento alle classi di merito di credito effettuata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce l'adeguatezza, per l'obbligazione o il prestito in questione, del livello risultante del requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di spread di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera d), della direttiva 2009/138/CE;
c)
l'associazione si basa sulla tabella 1 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 della Commissione (*5);
d)
gli adeguamenti delle probabilità di default sono eseguiti in modo prudente prima che sia effettuata l'associazione, prendendo in considerazione i fattori qualitativi di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799;
e)
un adeguamento delle probabilità di default è eseguito in una delle due situazioni seguenti:
i)
il periodo oggetto del metodo basato sui rating interni si discosta in maniera significativa dal periodo di tempo di 3 anni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1799;
ii)
la definizione di inadempimento utilizzata nel metodo basato sui rating interni si discosta in maniera significativa da quella di cui all'articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento di esecuzione.
6. Nel caso in cui il co-investitore rientri nel campo di applicazione del paragrafo 1, lettera b), punto ii), il modello interno garantisce l'adeguatezza, per l'obbligazione o il prestito in questione, del livello risultante del requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di spread di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera d), della direttiva 2009/138/CE.
(*5) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 della Commissione, del 7 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito per il rischio di credito in conformità all'articolo 136, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 3).»;"
38)
l'articolo 180 è così modificato:
a)
al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
«Ai fini del primo comma, lettera b), le esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente dalle amministrazioni regionali e dalle autorità locali elencate all' del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 della Commissione (*6), qualora la garanzia soddisfi i requisiti di cui all'articolo 215 del presente regolamento, sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale.
(*6) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 3).»;"
b)
sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter:
«3 bis. Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti alle amministrazioni regionali e alle autorità locali degli Stati membri non elencate all' del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 è attribuito un fattore di rischio stressi
ricavato dalla tabella di cui al paragrafo 3 corrispondente alla classe di merito di credito 2.
3 ter. Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente dalle amministrazioni regionali e dalle autorità locali degli Stati membri che non sono elencate all' del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011, qualora la garanzia soddisfi i requisiti di cui all'articolo 215 del presente regolamento, è attribuito un fattore di rischio stressi
ricavato dalla tabella di cui al paragrafo 3 corrispondente alla classe di merito di credito 2.»;
39)
l'articolo 182 è così modificato:
a)
al paragrafo 5, l'ultima frase è soppressa;
b)
sono aggiunti i seguenti paragrafi da 6 a 11:
«6. Ai fini del paragrafo 4, le esposizioni verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la quale non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta e che soddisfa il requisito patrimoniale minimo sono assegnate a una classe di merito di credito che dipende dal coefficiente di solvibilità dell'impresa, utilizzando le seguenti corrispondenze tra i coefficienti di solvibilità e le classi di merito di credito:
Coefficiente di solvibilità
196 %
175 %
122 %
100 %
95 %
Classe di merito di credito
1
2
3
3,82
5
Quando il coefficiente di solvibilità è compreso nell'intervallo tra due dei coefficienti di solvibilità indicati nella tabella precedente, la classe di merito di credito è interpolata linearmente dalle classi di merito di credito più vicine corrispondenti ai coefficienti di solvibilità più vicini indicati nella tabella precedente. Quando il coefficiente di solvibilità è inferiore al 95 %, la classe di merito di credito è 5. Quando il coefficiente di solvibilità è superiore al 196 %, la classe di merito di credito è 1.
Ai fini del presente paragrafo, per “coefficiente di solvibilità” si intende il rapporto tra l'importo dei fondi propri ammissibile a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale di solvibilità, calcolato utilizzando i valori più recenti disponibili.
7. Ai fini del paragrafo 4, le esposizioni verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la quale non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta e che non soddisfa il requisito patrimoniale minimo sono assegnate alla classe di merito di credito 6.
8. I paragrafi 6 e 7 del presente articolo sono applicati dall'impresa verso cui esiste l'esposizione soltanto a decorrere dalla prima data di pubblicazione della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 51 della direttiva 2009/138/CE. Prima di tale data, le esposizioni sono assegnate alla classe di merito di credito 3,82.
9. Ai fini del paragrafo 4, le esposizioni verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo per la quale non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, che ha sede in un paese il cui regime di solvibilità è ritenuto equivalente a quello previsto dalla direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 227 di detta direttiva e che rispetta i requisiti di solvibilità del paese terzo considerato sono assegnate alla classe di merito di credito 3,82.
10. Ai fini del paragrafo 4, le esposizioni verso gli enti creditizi e gli enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1 e 26, del regolamento (UE) n. 575/2013 che sono conformi ai requisiti di solvibilità di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta sono assegnate alla classe di merito di credito 3,82.
11. Ai fini del paragrafo 4, le esposizioni diverse da quelle alle quali è attribuita una classe di merito di credito ai sensi dei paragrafi da 5 a 10 sono assegnate alla classe di merito di credito 5.»;
40)
all'articolo 184, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'esposizione al momento dell'inadempimento su un'esposizione single-name i è ridotta dell'importo dell'esposizione al momento dell'inadempimento verso le controparti appartenenti all'esposizione single-name considerata e per la quale il fattore di rischio per la concentrazione del rischio di mercato di cui agli articoli 186 e 187 è dello 0 %.»;
41)
all'articolo 186, i paragrafi da 2 a 6 sono soppressi;
42)
l'articolo 187 è così modificato:
a)
al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:
«Ai fini della lettera b), le esposizioni garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente dalle amministrazioni regionali e dalle autorità locali elencate all' del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale, qualora la garanzia soddisfi i requisiti di cui all'articolo 215 del presente regolamento.»;
b)
sono inseriti i seguenti paragrafi 4 bis e 4 ter:
«4 bis. Alle esposizioni verso le amministrazioni regionali e le autorità locali degli Stati membri non elencate all' del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 è attribuito un fattore di rischio gi
per la concentrazione del rischio di mercato corrispondente alla classe di merito di credito media ponderata 2 in conformità del paragrafo 4.
4 ter. Alle esposizioni garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali degli Stati membri che non sono elencate all' del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011, qualora la garanzia soddisfi i requisiti di cui all'articolo 215 del presente regolamento, è attribuito un fattore di rischio gi per la concentrazione del rischio di mercato corrispondente alla classe di merito di credito media ponderata 2 in conformità del paragrafo 4.»;
43)
l'articolo 189 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
contratti di attenuazione del rischio, compresi accordi di riassicurazione, società veicolo e cartolarizzazioni assicurative;»
ii)
è aggiunta la seguente lettera f):
«f)
derivati diversi dai derivati su crediti compresi nel sottomodulo del rischio di spread.»;
b)
al paragrafo 6 è aggiunta la seguente lettera e):
«e)
il rischio di credito sulle attività fornite come garanzia collaterale a una CCP o un partecipante diretto che non sono aggredibili in caso di procedura concorsuale.»;
44)
l'articolo 192 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«Qualora le imprese di assicurazione e di riassicurazione abbiano concluso accordi di compensazione contrattuale che coprono più derivati che rappresentano esposizioni creditizie verso la stessa controparte, esse possono calcolare la perdita per inadempimento su tali derivati, come previsto ai paragrafi 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater, sulla base dell'effetto economico combinato di tutti i derivati coperti dallo stesso accordo di compensazione contrattuale, a condizione che siano rispettate le disposizioni degli articoli 209 e 210 in relazione alla compensazione.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La perdita per inadempimento su un derivato che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 192 bis, paragrafo 1, è uguale a:
LGD = max(18 % · (Derivative + 50 % · RM
fin
) – 50 % · F′ · Value; 0)
dove:
a)
Derivative è il valore del derivato determinato ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE;
b)
RMfin
è l'effetto di attenuazione del rischio sul rischio di mercato del derivato;
c)
Value è il valore delle attività detenute a titolo di garanzia collaterale determinato ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE;
d)
F′ è un fattore che tiene conto dell'effetto economico del contratto di garanzia collaterale relativo al derivato nel caso di un evento creditizio collegato alla controparte.»;
c)
sono inseriti i seguenti paragrafi da 3 bis a 3 quinquies:
«3 bis. Nonostante il paragrafo 3, la perdita per inadempimento su un derivato che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 192 bis, paragrafo 2, è uguale a:
LGD = max(16 % · (Derivative + 50 % · RM
fin
) – 50 % · F′′ · Value; 0)
dove:
a)
Derivative è il valore del derivato determinato ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE;
b)
RMfin
è l'effetto di attenuazione del rischio sul rischio di mercato del derivato;
c)
Value è il valore delle attività detenute a titolo di garanzia collaterale ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE;
d)
F′′ è un fattore che tiene conto dell'effetto economico del contratto di garanzia collaterale relativo al derivato nel caso di un evento creditizio collegato alla controparte.
3 ter. La perdita per inadempimento su derivati diversi da quelli di cui ai paragrafi 3 e 3 bis è uguale alla formula seguente, purché il contratto derivato soddisfi i requisiti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012:
LGD = max(90 % · (Derivative + 50 % · RM
fin
) – 50 % · F′′′ · Value; 0)
dove:
a)
Derivative è il valore del derivato determinato ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE;
b)
RMfin
è l'effetto di attenuazione del rischio sul rischio di mercato del derivato;
c)
Value è il valore delle attività detenute a titolo di garanzia collaterale determinato ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE;
d)
F′′′ è un fattore che tiene conto dell'effetto economico del contratto di garanzia collaterale relativo al derivato nel caso di un evento creditizio collegato alla controparte.
3 quater. La perdita per inadempimento su derivati non contemplati nei paragrafi 3, 3 bis e 3 ter è uguale a:
LGD = max(90 % · (Derivative + RM
fin
) – F′′′ · Collateral; 0)
dove:
a)
Derivative è il valore del derivato determinato ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE;
b)
RMfin
è l'effetto di attenuazione del rischio sul rischio di mercato del derivato;
c)
Collateral è il valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale relativa al derivato;
d)
F′′′ è un fattore che tiene conto dell'effetto economico del contratto di garanzia collaterale relativo al derivato nel caso di un evento creditizio collegato alla controparte.
3 quinquies. Quando la perdita per inadempimento su derivati deve essere calcolata in base al paragrafo 1, secondo comma, ai fini dei paragrafi da 3 a 3 quater si applicano le seguenti disposizioni:
a)
il valore del derivato è la somma dei valori dei derivati coperti dall'accordo di compensazione contrattuale;
b)
l'effetto di attenuazione del rischio è determinato a livello della combinazione di derivati coperti dall'accordo di compensazione contrattuale;
c)
il valore della garanzia collaterale aggiustato per il rischio è determinato a livello della combinazione di derivati coperti dall'accordo di compensazione contrattuale;»
d)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La perdita per inadempimento su un prestito ipotecario è uguale a:
LGD = max(Loan – (80 % × Mortgage + Guarantee); 0)
dove:
a)
Loan è il valore del prestito ipotecario determinato ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE;
b)
Mortgage è il valore dell'ipoteca aggiustato per il rischio;
c)
Guarantee è l'importo che il garante sarebbe tenuto a versare all'impresa di assicurazione o di riassicurazione in caso di inadempienza del debitore del prestito ipotecario nel momento in cui il valore degli immobili detenuti a titolo di ipoteca sia pari all'80 % del valore dell'ipoteca aggiustato per il rischio.
Ai fini della lettera c), una garanzia è riconosciuta soltanto se è prestata da una controparte di cui all'articolo 180, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d), e soddisfa i requisiti di cui agli articoli 209 e 210, e all'articolo 215, lettere da a) a e).»;
45)
è inserito il seguente articolo 192 bis:
«Articolo 192 bis
Esposizione nei confronti dei partecipanti diretti
1. Ai fini dell'articolo 192, paragrafo 3, un derivato rientra nell'ambito di applicazione del presente paragrafo se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
a)
il derivato è una operazione relativa a CCP in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è il cliente;
b)
le posizioni e le attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione relative a detta operazione sono distinte e separate, a livello sia di partecipante diretto sia di CCP, dalle posizioni e attività sia del partecipante diretto che degli altri clienti di tale partecipante diretto e in conseguenza di tale distinzione e separazione le suddette posizioni e attività non sono aggredibili in caso di procedura concorsuale per inadempimento o insolvenza del partecipante diretto o di uno o più dei suoi altri clienti;
c)
le leggi, i regolamenti, le norme e gli accordi contrattuali applicabili a o vincolanti l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o la CCP facilitano il trasferimento delle posizioni del cliente relative a tale operazione e delle corrispondenti garanzie collaterali ad un altro partecipante diretto entro il periodo con rischio di margine applicabile in caso di inadempimento o insolvenza del partecipante diretto originario. In tali circostanze, le posizioni del cliente e le garanzie collaterali sono trasferite al valore di mercato salvo che il cliente chieda di chiudere la posizione al valore di mercato;
d)
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dispone di un parere giuridico indipendente, scritto e motivato indicante che, in caso di impugnazione in giudizio, i giudici e le autorità amministrative competenti riscontrerebbero che il cliente non subirebbe alcuna perdita a motivo dell'insolvenza del partecipante diretto o di qualunque cliente di tale partecipante diretto in base ad una delle seguenti leggi:
i)
le leggi della giurisdizione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, del suo partecipante diretto o della CCP;
ii)
la legge che disciplina l'operazione;
iii)
la legge che disciplina la garanzia collaterale;
iv)
la legge che disciplina i contratti o gli accordi necessari per soddisfare il requisito di cui alla lettera b);
e)
la CCP è una controparte centrale qualificata.
2. Ai fini dell'articolo 192, paragrafo 3 bis, un derivato rientra nell'ambito di applicazione del presente paragrafo se sono soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 1, con l'eccezione che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non è tenuta a proteggersi da perdite in caso di inadempimento congiunto del partecipante diretto e di un altro cliente del partecipante diretto.»;
46)
l'articolo 196 è sostituito dal seguente:
«Articolo 196
Effetto di attenuazione del rischio
L'effetto di attenuazione del rischio sui rischi di sottoscrizione o di mercato di un accordo di riassicurazione, una cartolarizzazione o un derivato è il valore più elevato tra zero e la differenza tra i seguenti requisiti patrimoniali:
a)
il requisito patrimoniale ipotetico per il rischio di sottoscrizione o di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, calcolato in conformità delle sezioni da 1 a 5 del presente capo, che si applicherebbe se l'accordo di riassicurazione, la cartolarizzazione o il derivato non esistesse;
b)
il requisito patrimoniale per il rischio di sottoscrizione o di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.»;
47)
l'articolo 197 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Quando i criteri di cui all'articolo 214 del presente regolamento sono soddisfatti, il valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale fornita a titolo di garanzia reale di cui all', punto 26, lettera b), è uguale alla differenza tra il valore delle attività detenute a titolo di garanzia collaterale, valutate conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, e l'aggiustamento per il rischio di mercato di cui al paragrafo 5 del presente articolo, a condizione che siano soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:»;
b)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Quando, in caso di insolvenza della controparte, la determinazione della quota proporzionale dell'attivo fallimentare della controparte che eccede il valore della garanzia collaterale spettante all'impresa di assicurazione o di riassicurazione non tiene conto del fatto che l'impresa riceve la garanzia collaterale, i fattori F, F′, F′′ e F′′′ di cui all'articolo 192, paragrafi da 2 a 3 quater, sono tutti del 100 %. In tutti gli altri casi tali fattori sono, rispettivamente, del 50 %, del 18 %, del 16 % e del 90 %.»;
48)
all'articolo 199 sono aggiunti i paragrafi 12 e 13 seguenti:
«12. Nonostante i paragrafi da 2 a 11, alle esposizioni di cui all'articolo 192, paragrafo 3, si attribuisce una probabilità di inadempimento pari allo 0,002 %.
13. Nonostante i paragrafi da 2 a 12, alle esposizioni di cui all'articolo 192, paragrafo 3 bis, si attribuisce una probabilità di inadempimento pari allo 0,001 %.»;
49)
all'articolo 201, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
la somma copre tutte le possibili combinazioni (j,k) delle probabilità di inadempimento su esposizioni single-name ai sensi dell'articolo 199;»;
50)
l'articolo 207 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini del paragrafo 1, le imposte differite sono valutate in conformità dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, fatti salvi i paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater del presente articolo.»;
b)
sono inseriti i seguenti paragrafi da 2 bis a 2 quinquies:
«2 bis. Quando la perdita di cui al paragrafo 1 darebbe luogo a un incremento delle attività fiscali differite, le imprese di assicurazione e di riassicurazione non utilizzano tale incremento per l'aggiustamento di cui al suddetto paragrafo, a meno che siano in grado di dimostrare, in modo soddisfacente per l'autorità di vigilanza, che è probabile che vi sarà un utile tassabile futuro a fronte del quale può essere utilizzato tale incremento, tenendo conto di tutti i seguenti elementi:
a)
gli obblighi legali o regolamentari sui termini per il riporto delle perdite fiscali o dei crediti d'imposta non utilizzati;
b)
l'entità della perdita di cui al paragrafo 1 e il suo impatto sulla situazione finanziaria attuale e futura dell'impresa, nonché sui prezzi dei prodotti assicurativi, sulla redditività del mercato, sulla domanda di assicurazione, sulla copertura riassicurativa e su altre variabili macroeconomiche;
c)
la maggiore incertezza degli utili futuri dopo la perdita di cui al paragrafo 1, nonché il grado crescente di incertezza relativo all'utile tassabile futuro dopo tale perdita, in quanto l'orizzonte di proiezione diventa più lungo.
2 ter. Al fine di dimostrare che è probabile che vi sarà tale utile tassabile futuro, le imprese di assicurazione e di riassicurazione non applicano ipotesi più favorevoli di quelle utilizzate per la valutazione e l'utilizzo delle attività fiscali differite in conformità dell'articolo 15.
2 quater. Al fine di dimostrare che è probabile che vi sarà tale utile tassabile futuro, le ipotesi applicate dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione soddisfano le seguenti condizioni:
a)
non si presumono le vendite di nuove attività che eccedono il valore di quelle previste ai fini della pianificazione delle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
b)
non si presumono le vendite di nuove attività che si situano al di là dell'orizzonte della pianificazione delle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e oltre un periodo massimo di cinque anni;
c)
si presume che i tassi di rendimento degli investimenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione successivi alla perdita di cui al paragrafo 1 siano uguali ai rendimenti impliciti dei tassi a termine derivati dalla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ottenuti dopo tale perdita, a meno che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione sia in grado di fornire prove credibili di rendimenti probabili superiori a tali rendimenti impliciti;
d)
se, fatta salva la lettera a), l'impresa di assicurazione o di riassicurazione fissa un orizzonte di proiezione per gli utili provenienti da nuove attività più lungo rispetto all'orizzonte della pianificazione delle attività, è fissato un orizzonte di proiezione limitato e si applicano coefficienti di scarto appropriati agli utili derivanti dalle nuove attività previste al di là dell'orizzonte della pianificazione delle attività dell'impresa. Si presume che tali coefficienti di scarto aumentino quanto più è lontano il futuro in cui sono proiettati gli utili.
2 quinquies. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono presumere l'attuazione di future misure di gestione dopo la perdita di cui al paragrafo 1, purché siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 23.»;
51)
all'articolo 208, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione trasferisce rischi di sottoscrizione mediante contratti di riassicurazione “finite”, quale definita all'articolo 210, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, che soddisfa i requisiti di cui agli articoli 209, 211 e 213 del presente regolamento, i relativi contratti sono considerati nei calcoli basati su scenari di cui al titolo I, capo V, sezioni 2, 3 e 4, del presente regolamento solo nella misura in cui il rischio di sottoscrizione è trasferito alla controparte del contratto. Nonostante la frase precedente, la riassicurazione “finite” o accordi analoghi in cui l'effettivo trasferimento del rischio è paragonabile a quello della riassicurazione “finite” non sono presi in considerazione per la determinazione delle misure di volume del rischio di tariffazione e di riservazione ai sensi degli articoli 116 e 147 del presente regolamento, né nel calcolo dei parametri specifici dell'impresa ai sensi della sezione 13 del presente capo.»;
52)
all'articolo 209, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Quando le disposizioni contrattuali che disciplinano le tecniche di attenuazione del rischio sono in vigore per un periodo inferiore ai 12 mesi successivi e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione intende sostituire la tecnica di attenuazione del rischio al momento della sua scadenza con disposizioni analoghe o quando tale tecnica di attenuazione del rischio è soggetta a un aggiustamento per riflettere le variazioni dell'esposizione che copre, tale tecnica è presa integralmente in considerazione nel requisito patrimoniale di solvibilità di base a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri qualitativi:
a)
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dispone di una politica scritta per la sostituzione o l'aggiustamento di tale tecnica di attenuazione del rischio che copre situazioni comprendenti quella in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione si avvale di diversi accordi contrattuali combinati per trasferire il rischio di cui all'articolo 210, paragrafo 5;
b)
la sostituzione o l'aggiustamento della tecnica di attenuazione del rischio avviene con cadenza più frequente di una volta alla settimana soltanto se, in assenza di una sostituzione o di un aggiustamento, un evento avrebbe un impatto negativo rilevante sulla posizione di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
c)
la sostituzione o l'aggiustamento della tecnica di attenuazione del rischio non dipende da eventi futuri che sfuggono al controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e quando la sostituzione o l'aggiustamento della tecnica di attenuazione del rischio dipende da eventi futuri sotto il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, le condizioni della sostituzione o dell'aggiustamento sono documentate chiaramente nella politica scritta di cui alla lettera a);
d)
la sostituzione o l'aggiustamento della tecnica di attenuazione del rischio è basato realisticamente su sostituzioni e aggiustamenti che sono stati attuati in precedenza dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione e sono coerenti con la sua prassi e la sua strategia operative attuali;
e)
non vi è un rischio rilevante che la tecnica di attenuazione del rischio non possa essere sostituita o aggiustata a causa dell'assenza di liquidità sul mercato;
f)
il rischio che il costo di sostituzione o di aggiustamento della tecnica di attenuazione del rischio aumenti nei 12 mesi successivi è preso in considerazione nel requisito patrimoniale di solvibilità;
g)
la sostituzione o l'aggiustamento della tecnica di attenuazione del rischio non sarebbe in contrasto con i requisiti per le future misure di gestione di cui all'articolo 23, paragrafo 5;
h)
la scadenza contrattuale iniziale non è inferiore a un mese nei casi in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione trasferisce rischi tramite l'acquisto o l'emissione di strumenti finanziari;
i)
la scadenza contrattuale iniziale non è inferiore a tre mesi se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione trasferisce rischi di sottoscrizione utilizzando contratti di riassicurazione o società veicolo.»;
53)
all'articolo 210 è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. Qualora un'impresa di assicurazione o di riassicurazione utilizzi diversi accordi contrattuali combinati per trasferire il rischio, ciascun accordo contrattuale soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 4 e gli accordi contrattuali combinati soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.»;
54)
l'articolo 211 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo che non ha sede in un paese il cui regime di solvibilità è ritenuto equivalente o temporaneamente equivalente conformemente all'articolo 172 della direttiva 2009/138/CE e il cui merito di credito è stato assegnato alla classe 3 o a una classe migliore conformemente al capo I, sezione 2, del presente titolo.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Quando una controparte di un contratto di riassicurazione è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che cessa di soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità dopo la conclusione del contratto di riassicurazione, la protezione offerta dalla tecnica di attenuazione del rischio assicurativo può essere riconosciuta in parte per un periodo non superiore a sei mesi dopo che la controparte cessa di soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità. In tal caso l'effetto della tecnica di attenuazione del rischio è ridotto della percentuale di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità. Non appena la controparte ha ripristinato l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, l'effetto della tecnica di attenuazione del rischio non è più ridotto. Se la controparte non ripristina l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità entro il periodo di sei mesi, l'effetto della tecnica di attenuazione del rischio non è più riconosciuto. Se, prima della fine del periodo di sei mesi, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione si rende conto che è improbabile che la controparte riesca a ripristinare l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità entro tale periodo, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non riconosce più l'effetto della tecnica di attenuazione del rischio nel requisito patrimoniale di solvibilità di base.»;
c)
è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
«3 bis. Nonostante il paragrafo 3, quando la controparte di un contratto di riassicurazione è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che cessa di soddisfare il requisito patrimoniale minimo dopo la conclusione del contratto di riassicurazione, l'effetto della tecnica di attenuazione del rischio non è più riconosciuto nel requisito patrimoniale di solvibilità di base.»;
55)
all'articolo 212, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In caso di trasferimento del rischio da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, affinché la tecnica di attenuazione del rischio sia presa in considerazione nel requisito patrimoniale di solvibilità di base in situazioni diverse da quelle di cui all'articolo 211, paragrafo 1, compresi i trasferimenti effettuati tramite acquisto o emissione di strumenti finanziari, devono essere soddisfatti i criteri qualitativi indicati ai paragrafi da 2 a 5, oltre a quelli di cui agli articoli 209 e 210.»;
56)
all'articolo 213, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In caso di inosservanza dei criteri qualitativi di cui all'articolo 211, paragrafo 1, o all'articolo 212, paragrafo 4 o 5, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto delle tecniche di attenuazione del rischio nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base solo se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:
a)
la tecnica di attenuazione del rischio soddisfa i criteri qualitativi di cui agli articoli 209 e 210, e all'articolo 212, paragrafi 2 e 3, e sono in vigore contratti di garanzia collaterale conformi ai criteri di cui all'articolo 214;
b)
la tecnica di attenuazione del rischio è accompagnata da un'altra tecnica di attenuazione del rischio che, se considerata congiuntamente alla prima, soddisfa i criteri qualitativi di cui agli articoli 209 e 210, e all'articolo 212, paragrafi 2 e 3, e le cui controparti soddisfano i criteri di cui all'articolo 211, paragrafo 1, e all'articolo 212, paragrafi 4 e 5.»;
57)
l'articolo 218 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il primo comma è così modificato:
i)
alla lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente:
«iii)
il fattore di aggiustamento per la riassicurazione non proporzionale di cui all'articolo 117, paragrafo 3, del presente regolamento, purché vi sia un contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite riconoscibile o un contratto di riassicurazione stop loss riconoscibile per il segmento considerato, come indicato al paragrafo 2 del presente articolo;»;
ii)
alla lettera c), il punto iii) è sostituito dal seguente:
«iii)
il fattore di aggiustamento per la riassicurazione non proporzionale di cui all'articolo 148, paragrafo 3, del presente regolamento, purché vi sia un contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite riconoscibile o un contratto di riassicurazione stop loss riconoscibile per il segmento considerato, come indicato al paragrafo 2 del presente articolo;»;
b)
al paragrafo 2, il primo comma è così modificato:
i)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Un contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite o un contratto di riassicurazione stop loss per un segmento è ritenuto riconoscibile se soddisfa le seguenti condizioni:»;
ii)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
se il contratto è un contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite, esso offre un risarcimento completo fino a un limite specificato o senza limiti delle perdite dell'impresa cedente che riguardano singole richieste di indennizzo o tutte le richieste di indennizzo nell'ambito della stessa polizza durante un periodo di tempo specificato e sono superiori a una determinata soglia di mantenimento del rischio;»;
iii)
è inserita la seguente lettera a bis):
«a bis)
se il contratto è un contratto di riassicurazione stop loss, esso offre un risarcimento completo fino a un limite specificato o senza limiti delle perdite aggregate dell'impresa cedente che riguardano tutte le richieste di indennizzo nel segmento o gruppi di rischi omogenei compresi nel segmento durante un periodo di tempo specificato e sono superiori a una determinata soglia di mantenimento del rischio;»;
c)
al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Ai fini del presente articolo, per “contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite” si intendono anche gli accordi con società veicolo che consentono un trasferimento del rischio equivalente a quello di un contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite e per “contratto di riassicurazione stop loss” si intendono anche gli accordi con società veicolo che consentono un trasferimento del rischio equivalente a quello di un contratto di riassicurazione stop loss.»;
d)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha concluso vari contratti di riassicurazione dell'eccesso di perdite o vari contratti di riassicurazione stop loss che singolarmente soddisfano il requisito di cui al paragrafo 2, lettera d), e collettivamente soddisfano i requisiti di cui alle lettere da a), b) e c) del medesimo paragrafo, la combinazione di tali contratti è considerata un unico contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite riconoscibile o un unico contratto di riassicurazione stop loss, a seconda del caso.»;
58)
all'articolo 220, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
in presenza di un contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite riconoscibile, il metodo di riassicurazione non proporzionale 1 o, in caso di contratto di riassicurazione stop loss riconoscibile, il metodo di riassicurazione non proporzionale 2 per i parametri specifici dell'impresa che sostituiscono i parametri standard di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e lettera c), punto iii);»
59)
all'articolo 260, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera h):
«h)
imposte differite:
i)
i provvedimenti relativi alla scelta dei metodi e delle ipotesi dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione per dimostrare l'entità e la recuperabilità della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite;
ii)
il coinvolgimento delle pertinenti funzioni fondamentali nella selezione e nella valutazione dei metodi e delle ipotesi per dimostrare l'entità e la recuperabilità della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite, le modalità di comunicazione di tale valutazione all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, compresa la valutazione delle ipotesi sottostanti applicate per la proiezione dell'utile tassabile futuro ai fini degli articoli 15 e 207, nonché una spiegazione di qualsiasi preoccupazione relativa a tali ipotesi, che in ogni caso effettua o la funzione attuariale o la funzione di gestione dei rischi;
iii)
i rischi ai quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è o potrebbe essere esposta, tenendo conto di potenziali modifiche future del suo profilo di rischio dovute alla strategia operativa o alla situazione economica e finanziaria, compresi i rischi operativi e le potenziali variazioni della sua capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite. Tale valutazione esamina in quale misura la solvibilità e la condizione finanziaria dipendano nel complesso dalle imposte differite e la coerenza con la politica di gestione dei rischi.»;
60)
l'articolo 297 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera i):
«i)
informazioni relative alle imposte differite che comprendono almeno tutti i seguenti elementi:
i)
una descrizione dell'importo calcolato delle attività fiscali differite senza valutarne la probabile utilizzazione, e la misura in cui tali attività fiscali differite sono state rilevate;
ii)
per le attività fiscali differite che sono state rilevate, una descrizione delle attività che potrebbero essere utilizzate con riferimento al probabile utile tassabile futuro e con riferimento al riversamento di passività fiscali differite relative a imposte sul reddito prelevate dalla stessa autorità fiscale;
iii)
per quanto riguarda le attività fiscali differite nette, calcolate come la differenza tra l'importo delle attività fiscali differite che è stato rilevato e l'importo delle passività fiscali differite, tutte le seguenti informazioni:
—
la conferma che tali attività fiscali differite nette sono disponibili come elementi dei fondi propri di base classificati nel livello 3 in conformità dell'articolo 76, lettera a), punto iii);
—
una descrizione dell'importo di tali attività fiscali differite nette che sono rilevate come fondi propri ammissibili, applicando i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 82;
—
quando l'importo delle attività fiscali differite è rilevante, una descrizione delle ipotesi sottostanti utilizzate per la proiezione del probabile utile tassabile futuro ai fini dell'articolo 15.»;
b)
al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera i):
«i)
informazioni sulla capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite che contengono almeno tutti i seguenti elementi:
i)
l'importo per il quale il requisito patrimoniale di solvibilità è stato aggiustato per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite e una descrizione delle passività fiscali differite, del riporto ad esercizi precedenti e del probabile utile tassabile futuro utilizzati per dimostrare l'utilizzo probabile;
ii)
quando l'importo delle attività fiscali differite è rilevante, una descrizione delle ipotesi sottostanti utilizzate per la proiezione del probabile utile tassabile futuro ai fini dell'articolo 207.»;
61)
l'articolo 311 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunta la lettera d) seguente:
«d)
informazioni relative alle imposte differite che comprendono almeno tutti i seguenti elementi:
i)
una descrizione dell'importo calcolato delle attività fiscali differite senza valutarne la probabile utilizzazione, e la misura in cui tali attività fiscali differite sono state rilevate;
ii)
per le attività fiscali differite che sono state rilevate, una descrizione degli importi rilevati come importi che potrebbero essere utilizzati con riferimento al probabile utile tassabile futuro e con riferimento al riversamento di passività fiscali differite relative a imposte sul reddito prelevate dalla stessa autorità fiscale;
iii)
una descrizione dettagliata delle ipotesi sottostanti utilizzate per la proiezione del probabile utile tassabile futuro ai fini dell'articolo 15;
iv)
un'analisi della sensibilità delle attività fiscali differite nette alle variazioni delle ipotesi sottostanti di cui al punto iii).»;
b)
al paragrafo 2 è aggiunta la lettera d) seguente:
«d)
per l'utile futuro proiettato ai fini della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite in conformità dell'articolo 207:
i)
una descrizione e l'importo pertinente di ciascuna delle componenti utilizzate per dimostrare un valore positivo dell'incremento delle attività fiscali differite;
ii)
una descrizione dettagliata delle ipotesi sottostanti utilizzate per la proiezione del probabile utile tassabile futuro ai fini dell'articolo 207;
iii)
un'analisi della sensibilità del valore dell'aggiustamento alle variazioni delle ipotesi sottostanti di cui al punto ii).»;
62)
all'articolo 326, paragrafo 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
i pagamenti non si riferiscono alle spese che sono escluse dall'esposizione massima al rischio aggregata come definita all', punto 44.»;
63)
l'articolo 335, paragrafo 1, è così modificato:
a)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
la quota proporzionale dei fondi propri dell'impresa calcolati ai sensi delle pertinenti norme settoriali definite all', punto 7, della direttiva 2002/87/CE relativamente a partecipazioni in imprese partecipate che sono enti creditizi, imprese di investimento ed enti finanziari, gestori di fondi di investimento alternativi, società di gestione di OICVM e imprese non regolamentate che svolgono attività finanziarie, unitamente alla quota proporzionale dei fondi propri obbligatori dell'impresa di cui all'articolo 17 della direttiva 2003/41/CE relativamente a partecipazioni in imprese partecipate che sono enti pensionistici aziendali o professionali;»;
b)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
conformemente all'articolo 13 del presente regolamento, i dati di tutte le imprese partecipate, comprese quelle strumentali, gli organismi di investimento collettivo e gli investimenti “confezionati” come fondi, diverse dalle imprese di cui alle lettere da a) a e) del presente paragrafo.»;
64)
l'articolo 336 è così modificato:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato sulla base dei dati consolidati di cui all'articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), dei dati degli organismi di investimento collettivo e degli investimenti “confezionati” come fondi che sono imprese figlie dell'impresa madre, conformemente alle disposizioni di cui al titolo I, capo VI, sezione 4, della direttiva 2009/138/CE;»
b)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
nel caso delle imprese di cui all'articolo 335, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento diverse dalle imprese di cui alla lettera e) del presente paragrafo, dell'importo calcolato ai sensi dell'articolo 13, degli articoli da 168 a 171 bis, degli articoli da 182 a 187, e dell'articolo 188 del presente regolamento;»
c)
è aggiunta la seguente lettera e):
«e)
per gli organismi di investimento collettivo partecipati o gli investimenti “confezionati” come fondi partecipati di cui all'articolo 335, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento che non sono imprese figlie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e a cui l'articolo 84, paragrafo 1, del presente regolamento è applicato a livello di singola impresa, l'importo determinato conformemente al titolo I, capo V, e all'articolo 84, paragrafo 1, del presente regolamento.»;
65)
l'articolo 337 è sostituito dal seguente:
«Articolo 337
Metodo 1: determinazione della valuta locale ai fini del calcolo del rischio valutario
1. Se il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato è calcolato, del tutto o in parte, sulla base della formula standard, la valuta locale di cui all'articolo 188, paragrafo 1, è la valuta utilizzata per redigere il bilancio consolidato.
2. Nonostante il paragrafo 1, se un importo rilevante delle riserve tecniche consolidate o dei fondi propri di gruppo consolidati è denominato in una valuta diversa da quella utilizzata per redigere il bilancio consolidato, tale valuta può essere considerata come la valuta locale di cui all'articolo 188, paragrafo 1.»;
66)
l'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento;
67)
l'allegato III è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
68)
l'allegato V è sostituito dal testo dell'allegato III del presente regolamento;
69)
l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;
70)
l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento;
71)
l'allegato VIII è sostituito dal testo dell'allegato VI del presente regolamento;
72)
l'allegato IX è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento;
73)
l'allegato X è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento;
74)
l'allegato XIV è sostituito dal testo dell'allegato IX del presente regolamento;
75)
l'allegato XVI è modificato conformemente all'allegato X del presente regolamento;
76)
l'allegato XVII è modificato conformemente all'allegato XI del presente regolamento;
77)
l'allegato XXI è modificato conformemente all'allegato XII del presente regolamento;
78)
l'allegato XXII è modificato conformemente all'allegato XIII del presente regolamento;
79)
l'allegato XXIII è modificato conformemente all'allegato XIV del presente regolamento;
80)
l'allegato XXIV è modificato conformemente all'allegato XV del presente regolamento;
81)
l'allegato XXV è modificato conformemente all'allegato XVI del presente regolamento.
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