Art. 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 616/2007
In vigore dal 8 mar 2019
Modifiche del regolamento (CE) n. 616/2007
Il regolamento (CE) n. 616/2007 è così modificato:
(1)
all', il paragrafo 1 è sostituito da quanto segue:
«1. Sono aperti i contingenti tariffari di cui all'allegato I del presente regolamento per l'importazione dei prodotti oggetto degli accordi tra l'Unione e il Brasile, tra l'Unione e la Thailandia e tra l'Unione e la Cina, approvati con decisione 2007/360/CE, con decisione 2012/792/UE (*1) e con decisione 2019/143/UE (*2) del Consiglio.
I contingenti tariffari sono aperti su base annua per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno.
(*1) Decisione del Consiglio 2012/792/UE, del 6 dicembre 2012, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Brasile, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'UE allegato al GATT 1994, e dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'UE allegato al GATT 1994 (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 47)."
(*2) Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 Unione europea — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame (GU L 27 del 31.1.2019, pag. 2).»
"
(2)
L' è sostituito dal seguente:
«
1. Eccezion fatta per i gruppi 3, 4B, 5B, 6B, 6C e 10, il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuo è ripartito in quattro sottoperiodi nella maniera seguente:
a)
30 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre;
b)
30 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre;
c)
20 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo;
d)
20 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno.
2. Il quantitativo annuo fissato per i contingenti dei gruppi 3, 4B, 5B, 6B, 6C e 10 non è suddiviso in sottoperiodi.
3. I quantitativi annui stabiliti per i contingenti dei gruppi 5 A e 5B sono gestiti in una prima fase assegnando diritti di importazione e, in una seconda fase, rilasciando titoli di importazione.»
(3)
L'articolo 4 è così modificato:
a)
Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, per i gruppi 3, 6 A, 6B, 6C, 6D e 8, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli di importazione per prodotti di un solo gruppo se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande, relative ciascuna a un solo paese di origine, devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Ai fini del massimale di cui al paragrafo 5 del presente articolo esse sono considerate come un'unica domanda.»
b)
Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. I titoli comportano l'obbligo di importare dal paese indicato, eccezion fatta per i gruppi 3, 6 A, 6B, 6C, 6D e 8. Per i gruppi soggetti a tale obbligo, nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese di origine e la dicitura “sì” è contrassegnata con una crocetta.»
(4)
all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito da quanto segue:
«2. Una cauzione pari a 50 EUR/100 kg è depositata all'atto della presentazione di una domanda di titolo per i gruppi 2, 3, 6 A, 6B, 6C, 6D, 8, 9 e 10. La cauzione è fissata a 10 EUR/100 kg per i gruppi 1, 4 A, 4B e 7 e a 35 EUR/100 kg per le domande di diritti di importazione relative ai gruppi 5 A e 5B.»
(5)
All'articolo 6, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per i gruppi 3, 4B, 5B, 6B, 6C e 10, la comunicazione di cui al primo comma, lettera a), non si applica.».
(6)
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
1. L'immissione in libera pratica nell'ambito dei contingenti di cui all' del presente regolamento è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorità della Cina (per i gruppi 9 e 10), il Brasile (per i gruppi 1, 4 A, 4B e 7) o la Thailandia (per i gruppi 2, 5 A e 5B) a norma degli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*3).
2. Il paragrafo 1 non si applica ai gruppi 3, 6 A, 6B, 6C, 6D e 8.
(*3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»
"
(7)
L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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