Art. 1
In vigore dal 7 mar 2019
Il regolamento (UE) n. 211/2011 è così modificato:
(1)
l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento;
(2)
nell'allegato II, il testo della nota (1) è sostituito dal seguente:
«(1)
Mediante il registro elettronico della Commissione saranno resi pubblici solo i nomi e cognomi degli organizzatori, gli indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto e le informazioni relative alle fonti di sostegno e di finanziamento.
Gli interessati hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare.»;
(3)
nell'allegato VII, il testo della nota (1) è sostituito dal seguente:
«(1)
Mediante il registro elettronico della Commissione saranno resi pubblici solo i nomi e cognomi degli organizzatori, gli indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto e le informazioni relative alle fonti di sostegno e di finanziamento.
Gli interessati hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2019:714:oj#art-1