Art. 2
In vigore dal 4 mar 2019
Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate sulla base del regolamento di esecuzione (UE) 444/2013 per le merci interessate dal presente regolamento possono continuare a essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013, per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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