Art. 1
Aiuti “de minimis”
In vigore dal 21 feb 2019
Il regolamento (UE) n. 1408/2013 è così modificato:
(1)
all' sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:
«3. Ai fini del presente regolamento, si intende per “settore di prodotti” il settore elencato all', paragrafo 2, lettere da a) a w), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
4. Ai fini del presente regolamento si intende per “limite settoriale” l'importo cumulativo massimo degli aiuti applicabile alle misure di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, corrispondente al 50 % dell'importo massimo degli aiuti “de minimis” concessi per Stato membro di cui all'allegato II.»;
(*1) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671)."
(2)
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Aiuti “de minimis”
1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
2. L'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 20 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. L'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato I.
3 bis. In deroga ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono decidere che l'importo totale degli aiuti “de minimis” concessi a un'impresa unica non possa superare 25 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari e che l'importo complessivo totale degli aiuti “de minimis” concessi nell'arco di tre esercizi finanziari non possa superare il limite nazionale stabilito nell'allegato II, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
a)
per le misure di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, l'importo complessivo totale concesso nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite settoriale di cui all', paragrafo 4;
b)
gli Stati membri si dotano di un registro centrale nazionale in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2.
4. Gli aiuti “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “de minimis” all'impresa.
5. I massimali degli aiuti “de minimis” e i limiti nazionali e settoriali, di cui ai paragrafi 2, 3 e 3 bis, si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto “de minimis” o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.
6. Ai fini dei massimali degli aiuti “de minimis” e dei limiti nazionali e settoriali di cui ai paragrafi 2, 3 e 3 bis, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.
Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.
7. Qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento dei massimali degli aiuti “de minimis” e dei limiti nazionali e settoriali di cui ai paragrafi 2, 3 e 3 bis, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.
8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino i pertinenti massimali “de minimis” o i pertinenti limiti nazionali o settoriali, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.
9. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.»;
(3)
l'articolo 4 è così modificato:
a)
al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
per le misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e ammonta a 100 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 50 000 EUR su un periodo di dieci anni oppure, per le misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 bis, a 125 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 62 500 EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione ai massimali “de minimis” di cui all'articolo 3, paragrafo 2 o paragrafo 3 bis; oppure»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti solo nel caso in cui l'importo totale dell'apporto pubblico non superi il pertinente massimale “de minimis”.»;
c)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti solo se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il pertinente massimale “de minimis”.»;
d)
al paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
per le misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 150 000 EUR e una durata di cinque anni o un importo garantito di 75 000 EUR e una durata di dieci anni o, per le misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 bis, la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 187 500 EUR e una durata di cinque anni o un importo garantito di 93 750 EUR e una durata di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione ai massimali “de minimis” di cui all'articolo 3, paragrafo 2 o paragrafo 3 bis; oppure»;
(4)
l'articolo 6 è così modificato:
a)
al paragrafo 2 è aggiunto il seguente secondo comma:
«Qualora concedano aiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 bis, gli Stati membri sono dotati di un registro centrale degli aiuti “de minimis” contenente informazioni complete su tutti gli aiuti “de minimis” concessi da qualsiasi autorità di tali Stati membri. Il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Uno Stato membro concede nuovi aiuti “de minimis” a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi all'impresa interessata a un livello superiore ai pertinenti massimali e limiti nazionali e settoriali, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, paragrafo 3 e paragrafo 3 bis, e che siano rispettate tutte le condizioni di cui al presente regolamento.»;
(5)
all'articolo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica fino al 31 dicembre 2027.»;
(6)
l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
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