Art. 1
In vigore dal 20 feb 2019
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati e scamosciati combinati, anche tagliati, inclusi i cuoi e le pelli scamosciati e gli scamosciati combinati in crosta, attualmente classificabili ai codici NC 4114 10 10 e 4114 10 90 e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Per il prodotto di cui al paragrafo 1, l'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 58,9 %.
3. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Il tasso degli interessi di mora da versare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di un punto percentuale.
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