Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2400

In vigore dal 19 feb 2019
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2400 Il regolamento (UE) 2017/2400 è così modificato: 1) all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In caso di omologazioni in più fasi o individuali dei veicoli di cui al paragrafo 1, il presente regolamento si applica unicamente ai veicoli di base dotati almeno di telaio, motore, cambio, assi e pneumatici.»; 2) l' è così modificato: a) è aggiunto il seguente punto 4 bis: «4 bis) “costruttore del veicolo”, un organismo o una persona responsabile dell'emissione del file dei registri del costruttore e del file di informazioni per il cliente a norma dell'articolo 9;»; b) il punto 7 è sostituito dal seguente: «7) “convertitore di coppia”, un componente idrodinamico utilizzato alla partenza che si presenta come componente separato della trasmissione o del cambio con un flusso di potenza seriale o parallelo che adatta la velocità tra il motore e le ruote e provvede a moltiplicare la coppia;»; c) sono aggiunti i seguenti punti da 15 a 21: «15) “veicolo pesante a emissioni zero” o “ZE-HDV”, un veicolo pesante privo di motore a combustione interna, oppure dotato di un motore a combustione interna che emette meno di 1 g CO2/kWh; 16) “veicolo professionale”, un veicolo pesante non destinato alla consegna di merci e per il quale viene utilizzata una delle seguenti cifre ad integrazione dei codici della carrozzeria, di cui all'allegato II, appendice 2, della direttiva 2007/46/CE: 09, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31; oppure una motrice la cui velocità massima non supera i 79 km/h; 17) “autocarro rigido”, un autocarro non progettato né costruito per trainare semirimorchi; 18) “trattore stradale” o “motrice”, un veicolo progettato e costruito esclusivamente o principalmente per trainare semirimorchi; 19) “cabina con cuccetta”, un tipo di cabina che possiede dietro il sedile del conducente, un compartimento pensato per il riposo; 20) “veicolo pesante ibrido elettrico” o “He-HDV”, come definito all', paragrafo 15, della direttiva 2007/46/CE; 21) “ veicolo dual-fuel” (a doppia alimentazione), come definito all', paragrafo 48, del regolamento (UE) n. 582/2011.». d) È aggiunto il seguente secondo paragrafo: «Per quanto riguarda i veicoli pesanti ibridi elettrici (He-HDV), l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 12, paragrafo 1, si applicano ad essi soltanto nel caso in cui il secondo valore più elevato della potenza massima netta di tutti i convertitori di energia sia inferiore al 10 % del valore più elevato della potenza massima netta di tutti i convertitori di energia. A tale riguardo, i convertitori di energia utilizzati esclusivamente per la messa in moto non sono presi in considerazione.»; 3) l'articolo 5 è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: 3.   «Lo strumento di simulazione è usato al fine di determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli nuovi, oppure per stabilire se si tratta di veicoli ZE-HDV, He-HDV o dual-fuel. Lo strumento di simulazione è progettato per funzionare sulla base delle informazioni di input come specificato nell'allegato III e dei dati di input di cui all'articolo 12, paragrafo 1.»; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Gli strumenti di hashing sono usati per stabilire un'associazione univoca tra le proprietà certificate correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di un componente, di un'entità tecnica indipendente o di un sistema e il relativo documento di certificazione, nonché per stabilire un'associazione univoca tra il veicolo, il rispettivo file dei registri del costruttore e il file di informazioni per il cliente di cui all'allegato IV.»; 4) l'articolo 9 è così modificato: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Il costruttore del veicolo determina le emissioni di CO2 e il consumo di carburante di ciascun veicolo nuovo messo in vendita, ad esclusione dei veicoli ZE-HDV, He-HDV e dual-fuel, immatricolato o messo in circolazione nell'Unione, usando la versione più recente disponibile dello strumento di simulazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3. Per quanto riguarda i veicoli ZE-HDV, He-HDV e dual-fuel messi in vendita, immatricolati o messi in servizio nell'Unione, il costruttore del veicolo determina soltanto le informazioni specificate per i veicoli dei modelli di cui alle parti I e II dell'allegato IV, usando la versione più recente disponibile dello strumento di simulazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il costruttore del veicolo crea hash crittografici del file dei registri del costruttore e del file di informazioni per il cliente usando lo strumento di hashing di cui all'articolo 5, paragrafo 5.»; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Ciascun veicolo destinato ad essere immatricolato, venduto o messo in servizio è accompagnato da un certificato di conformità oppure, nel caso dei veicoli omologati in conformità all'articolo 24 della direttiva 2007/46/CE, da una scheda di omologazione individuale, contenente un'impronta degli hash crittografici del file dei registri del costruttore e del file di informazioni per il cliente di cui al paragrafo 3.»; 5) all'articolo 12 sono aggiunti i paragrafi 6 e 7 seguenti: «6.   Per quanto concerne i veicoli ZE-HDV, He-HDV e dual-fuel, i dati di input dello strumento di simulazione includono le informazioni di cui alla tabella 5 dell'allegato III. 7.   Se il veicolo è destinato ad essere immatricolato, venduto o messo in servizio con gli pneumatici da neve e gli pneumatici normali, il costruttore del veicolo può scegliere quale tipo di pneumatici usare per la determinazione delle emissioni di CO2.»; 6) all'articolo 13, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Il valore standard per gli pneumatici è quello relativo agli pneumatici da neve C3 di cui all'allegato II, parte B, tabella 2, del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)  Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).»;" 7) l'articolo 20 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Responsabilità del costruttore del veicolo, dell'autorità di omologazione e della Commissione per quanto riguarda la conformità del funzionamento dello strumento di simulazione»; b) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma: «Il costruttore del veicolo esegue annualmente la procedura di prova di verifica di cui all'allegato X bis su un numero minimo di veicoli in conformità al punto 3 di detto allegato. Entro il 31 dicembre di ogni anno il costruttore del veicolo, conformemente al punto 8 dell'allegato X bis, fornisce all'autorità di omologazione un verbale di prova per ogni veicolo sottoposto a prova; conserva inoltre i verbali di prova per almeno 10 anni e li mette a disposizione della Commissione e delle autorità di omologazione degli altri Stati membri qualora ne facciano richiesta.»; c) al paragrafo 2 sono aggiunti i commi seguenti: «Qualora un veicolo non superi la procedura di prova di verifica di cui all'allegato X bis, l'autorità competente avvia un'indagine per stabilirne le cause, conformemente alle disposizioni dell'allegato X bis. Non appena determina la causa del mancato superamento della procedura di prova di verifica da parte del veicolo, l'autorità di omologazione ne informa le autorità di omologazione degli altri Stati membri. Se la causa del mancato superamento della prova di verifica è connessa al funzionamento dello strumento di simulazione, si applica l'articolo 21. Se la causa del mancato superamento della prova di verifica è legata alle emissioni certificate di CO2 e al consumo di carburante di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi, si applica l'articolo 23. Se non si riscontrano irregolarità nella certificazione dei componenti, delle entità tecniche indipendenti o dei sistemi e nel funzionamento dello strumento di simulazione, l'autorità di omologazione informa la Commissione del mancato superamento della procedura di prova di verifica da parte del veicolo. La Commissione controlla quindi se la causa del mancato superamento della prova di verifica risieda nello strumento di simulazione o nella procedura di prova di verifica di cui all'allegato X bis, e se sia necessario apportare migliorie allo strumento di simulazione o alla procedura di prova di verifica.»; 8) all'articolo 23, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Qualora riscontri, a norma degli articoli 20 e 22, l'inadeguatezza dei provvedimenti presi dal costruttore per fare sì che le proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei componenti, delle entità tecniche indipendenti e dei sistemi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, che sono state oggetto di certificazione in conformità all'articolo 17, non si discostino dai valori certificati, l'autorità di omologazione chiede al costruttore di presentare un piano di interventi di ripristino entro 30 giorni di calendario dal ricevimento di tale sua richiesta.»; 9) l'articolo 24 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) veicoli dei gruppi 4, 5, 9 e 10, compreso il sottogruppo “v” di ciascun gruppo di veicoli, come definiti nella tabella 1 dell'allegato I, a decorrere dal 1o luglio 2019;»; b) il paragrafo 2 è così modificato: 1) la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Per i veicoli del sottogruppo “v” di ognuno dei gruppi di veicoli indicati, l'obbligo di cui all'articolo 9 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.»; 2) è aggiunto il seguente comma: «Ai fini del primo comma, con “data di produzione” si intende: a) la data della firma del certificato di conformità; b) qualora il certificato di conformità non sia stato rilasciato, la data della prima apposizione del numero di identificazione del veicolo sulle parti pertinenti del veicolo.»; c) è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   Il secondo comma dell'articolo 20, paragrafo 1, e il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 20, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1o luglio 2020. Gli interventi di ripristino di cui all'articolo 21, paragrafo 5, e all'articolo 23, paragrafo 6, si applicano all'indagine sul mancato superamento, da parte del veicolo, della procedura di prova di verifica di cui all'allegato X bis a decorrere dal 1o luglio 2023.»; 10) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; 11) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento; 12) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento; 13) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento; 14) l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento; 15) l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento; 16) l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento; 17) l'allegato IX è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento; 18) l'allegato X è modificato conformemente all'allegato IX del presente regolamento; 19) è inserito il nuovo allegato X bis, di cui all'allegato X del presente regolamento.
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