Art. 1

In vigore dal 19 feb 2019
Il regolamento (UE) n. 702/2014 è così modificato: (1) all', paragrafo 5, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno; b) agli aiuti ad hoc a favore di un'impresa di cui alla lettera a)». (2) All'articolo 6, paragrafo 5, è aggiunta la seguente lettera j): «j) aiuti per la partecipazione degli agricoltori in attività a regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari, laddove siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 48.» (3) L'articolo 32 è così modificato: a) al paragrafo 8, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento connessi alle operazioni di investimento finanziano i seguenti costi ammissibili:»; b) al paragrafo 9 è aggiunto il seguente secondo comma: «Il primo comma non si applica agli aiuti concessi sotto forma di strumenti finanziari.» (4) L'articolo 33 è così modificato: a) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli aiuti ai sistemi agroforestali finanziano i costi di allestimento, rigenerazione o rinnovamento e un premio annuale per ettaro.»; b) al paragrafo 5, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti ai sistemi agroforestali connessi alle operazioni di investimento finanziario finanziano i seguenti costi ammissibili:»; c) al paragrafo 6 è aggiunto il seguente secondo comma: «Il primo comma non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari.»; d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Sono ammissibili i seguenti costi per l'allestimento, la rigenerazione o il rinnovamento di sistemi agroforestali: a) i costi per l'impianto di alberi, compresi i costi del materiale da impianto, l'impianto, la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive; b) i costi per convertire foreste o terreni boschivi esistenti, compresi i costi per l'abbattimento di alberi, di diradamento e potatura e di protezione contro gli animali da pascolo; c) altri costi direttamente connessi all'allestimento, alla rigenerazione o al rinnovamento di un sistema agroforestale quali costi per studi di fattibilità, per il piano di allestimento, per l'esame, la preparazione e la protezione del suolo; d) i costi dei sistemi silvopastorali, in particolare il pascolo, i costi di irrigazione e dei dispositivi di protezione; e) i costi dei trattamenti necessari connessi all'allestimento, alla rigenerazione o al rinnovamento di un sistema agroforestale, compresi irrigazione e taglio; f) i costi di reimpianto durante il primo anno successivo all'allestimento, alla rigenerazione o al rinnovamento di un sistema agroforestale.»; e) al paragrafo 9, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Gli Stati membri determinano il numero minimo e massimo di alberi per ettaro tenendo conto dei seguenti fattori:»; f) al paragrafo 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) all'80 % dei costi ammissibili per le operazioni di investimento e dei costi per l'allestimento, la rigenerazione o il rinnovamento di cui ai paragrafi 5 e 7; e». (5) L'articolo 35 è così modificato: a) al paragrafo 5 è aggiunto il seguente secondo comma: «Il primo comma non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari.»; b) al paragrafo 6, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:»; c) al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente: «Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.» (6) L'articolo 38, paragrafo 2, è così modificato: a) al primo comma è aggiunta la seconda frase seguente: «Le infrastrutture installate per attività dimostrative possono essere utilizzate dopo il completamento dell'intervento.»; b) è aggiunto il quarto comma seguente: «Gli aiuti a favore di progetti dimostrativi cofinanziati nell'ambito del FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti, e forniti sotto forma di strumenti finanziari, possono coprire costi ammissibili diversi da quelli di cui al paragrafo 3, lettera b), a condizione che tali costi siano pienamente ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che gli aiuti siano identici alla misura soggiacente inclusa nel programma di sviluppo rurale approvato a norma di detto regolamento.» (7) All'articolo 39, paragrafo 4, è aggiunto il seguente terzo comma: «Gli aiuti cofinanziati nell'ambito del FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti cofinanziati possono essere versati all'autorità di gestione di cui all'articolo 65, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013.» (8) L'articolo 40 è così modificato: a) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente secondo comma: «Il primo comma non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari.»; b) al paragrafo 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:»; c) al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente: «Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.» (9) L'articolo 41 è così modificato: a) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente secondo comma: «Il primo comma non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari.»; b) al paragrafo 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:»; c) al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente: «Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.»; d) al paragrafo 9, il secondo, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti: «Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, si applicano le seguenti condizioni: a) gli investimenti in infrastrutture energetiche rinnovabili che comportano il consumo o la produzione di energia rispettano le norme minime in materia di efficienza energetica qualora norme di questo tipo esistano a livello nazionale; b) gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di energia elettrica a partire dalla biomassa non sono ammissibili agli aiuti, a meno che non sia utilizzata una percentuale minima di energia termica determinata dagli Stati membri; c) gli aiuti ai progetti di investimento bioenergetici si limitano alle bioenergie che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti dalla legislazione dell'Unione, compreso l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE.» (10) L'articolo 44 è così modificato: a) al paragrafo 5 è aggiunto il seguente secondo comma: «Il primo comma non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari.»; b) al paragrafo 7, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:»; c) al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente: «Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 7, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.» (11) L'articolo 45 è così modificato: a) al paragrafo 6 è aggiunto il seguente terzo comma: «Il piano aziendale ha una durata massima di cinque anni.»; b) al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'aiuto è versato in almeno due rate.» (12) All'articolo 46, paragrafo 5, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di consulenza o all'autorità di gestione di cui all'articolo 65, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013.» (13) L'articolo 47, paragrafo 3, è così modificato: a) al primo comma è aggiunta la seguente seconda frase: «Le infrastrutture installate per attività dimostrative possono essere utilizzate dopo il completamento dell'intervento.»; b) è aggiunto il seguente terzo comma: «Gli aiuti a favore di progetti dimostrativi forniti sotto forma di strumenti finanziari possono coprire costi ammissibili diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lettera b), a condizione che tali costi siano pienamente ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013.» (14) L'articolo 48 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli aiuti per la nuova partecipazione, o la partecipazione nei cinque anni precedenti, di agricoltori in attività e associazioni di agricoltori operanti in qualità di PMI a regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I del presente regolamento.»; b) al paragrafo 6 è aggiunto il seguente secondo comma: «Se la prima partecipazione al regime di qualità è iniziata prima della presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione e la data della domanda di sostegno.»
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