Art. 1
In vigore dal 15 feb 2019
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 è così modificato:
(1)
all'articolo 3, paragrafo 3, la lettera b) è soppressa;
(2)
all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli enti presentano alle rispettive autorità competenti le informazioni di cui all' entro l'11 aprile di ogni anno. Gli enti presentano alle rispettive autorità competenti le informazioni di cui all'articolo 3 entro le date di invio di cui all'allegato V»;
(3)
l'articolo 7 è soppresso;
(4)
l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
(5)
l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
(6)
l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;
(7)
l'allegato IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento;
(8)
l'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento;
(9)
l'allegato VI è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento;
(10)
l'allegato VII è sostituito dal testo che figura nell'allegato VII del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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