Art. 1

In vigore dal 15 feb 2019
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 è così modificato: (1) all'articolo 3, paragrafo 3, la lettera b) è soppressa; (2) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli enti presentano alle rispettive autorità competenti le informazioni di cui all' entro l'11 aprile di ogni anno. Gli enti presentano alle rispettive autorità competenti le informazioni di cui all'articolo 3 entro le date di invio di cui all'allegato V»; (3) l'articolo 7 è soppresso; (4) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento; (5) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento; (6) l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento; (7) l'allegato IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento; (8) l'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento; (9) l'allegato VI è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento; (10) l'allegato VII è sostituito dal testo che figura nell'allegato VII del presente regolamento.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2019/439 — Testo vigente | Portale Normativo