Art. 5
Disposizione transitoria
In vigore dal 15 feb 2019
Disposizione transitoria
Fino al 31 dicembre 2021 gli operatori del settore alimentare possono applicare i metodi di cui ai punti 3.2 e 3.4 dell'allegato del regolamento (UE) n. 200/2010, ai punti 3.2 e 3.4 dell'allegato del regolamento (UE) n. 517/2011, ai punti 3.2 e 3.4 dell'allegato del regolamento (UE) n. 200/2012 e ai punti 3.2 e 3.4 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1190/2012, applicabili prima di essere modificati dagli articoli da 1 a 4 del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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