Art. 1
In vigore dal 13 feb 2019
All'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/588 sono aggiunti i seguenti paragrafi 8, 9 e 10:
«8. L'autorità competente per una determinata azione può adeguare il numero medio giornaliero di operazioni calcolato o stimato dalla medesima autorità competente per l'azione secondo la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 7 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi per l'azione è situata in un paese terzo;
b)
il numero medio giornaliero di operazioni, calcolato e pubblicato secondo la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 4, è uguale o superiore a uno.
Nell'adeguare il numero medio giornaliero di operazioni relative all'azione, l'autorità competente tiene conto delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione del paese terzo con il maggior volume di scambi per la negoziazione dell'azione.
9. L'autorità competente che ha adeguato il numero medio giornaliero di operazioni per l'azione a norma del paragrafo 8 provvede alla pubblicazione del valore adeguato del numero medio giornaliero di operazioni. Prima della pubblicazione l'autorità competente comunica il valore adeguato del numero medio giornaliero di operazioni relative all'azione alle autorità competenti delle altre sedi di negoziazione operanti nell'Unione in cui l'azione è negoziata.
10. Le sedi di negoziazione applicano le dimensioni del tick di negoziazione della fascia di liquidità corrispondente al valore adeguato del numero medio giornaliero di operazioni a partire dal secondo giorno di calendario successivo alla pubblicazione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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