Art. 2
Modifiche del regolamento (UE) n. 1307/2013
In vigore dal 13 feb 2019
Modifiche del regolamento (UE) n. 1307/2013
Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è così modificato:
(1)
all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per ogni Stato membro e per ogni anno civile, il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti di cui all'articolo 11 (che corrisponde alla differenza tra il massimale nazionale fissato nell'allegato II, più l'importo disponibile a norma dell'articolo 58, e il massimale netto fissato nell'allegato III) è reso disponibile come sostegno unionale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)»;
(2)
all'articolo 11, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:
«Per l'anno 2020 gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione adottata in conformità del presente articolo e l'eventuale prodotto stimato delle riduzioni entro il 31 dicembre 2019.»;
(3)
l'articolo 14 è così modificato:
(a)
al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«Entro il 31 dicembre 2019 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell'ambito del FEASR nell'esercizio finanziario 2021, fino al 15 % dei loro massimali nazionali annui per l'anno civile 2020 fissati nell'allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2019 e stabilisce la percentuale scelta.»;
(b)
al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
«Entro il 31 dicembre 2019 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti fino al 15 % o, nel caso di Bulgaria, Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia, fino al 25 % dell'importo destinato al sostegno finanziato a titolo del FEASR nell'esercizio finanziario 2021 dalla normativa dell'Unione adottata dopo l'adozione da parte del Consiglio del pertinente regolamento ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 2, TFEUE. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno finanziato a titolo del FEASR. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2019 e stabilisce la percentuale scelta.»;
(4)
all'articolo 22, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Se il massimale per uno Stato membro stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 1 del presente articolo è diverso da quello dell'anno precedente in conseguenza di qualsiasi decisione adottata da tale Stato membro a norma del paragrafo 3 del presente articolo, dell'articolo 14, paragrafi 1 o 2, dell'articolo 42, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, o dell'articolo 53, tale Stato membro pratica una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto al fine di garantire l'osservanza del paragrafo 4 del presente articolo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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