Art. 1
In vigore dal 13 feb 2019
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 è così modificato:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione, di comunicazione e di visibilità per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati
»;
2)
il titolo del capo II è sostituito dal seguente:
«CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE MISURE DI INFORMAZIONE, DI COMUNICAZIONE E DI VISIBILITÀ RELATIVE ALLE OPERAZIONI E ISTRUZIONI PER LA CREAZIONE DELL'EMBLEMA DELL'UNIONE E PER LA DEFINIZIONE DEI COLORI STANDARD»;
3)
all'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il nome “Unione europea” è sempre scritto per esteso. Per il testo che accompagna l'emblema dell'Unione va utilizzato uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali. La posizione del testo rispetto all'emblema dell'Unione non interferisce in alcun modo con l'emblema dell'Unione. La dimensione dei caratteri risulta proporzionata alla dimensione dell'emblema. Il colore dei caratteri è Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo utilizzato.»;
4)
l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:255:oj#art-1