Art. 1

In vigore dal 12 feb 2019
1.   I dazi antidumping definitivi applicati alle importazioni nell'Unione del prodotto in esame da parte di Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 sono rimborsati o sgravati. La domanda di rimborso o di sgravio è presentata alle autorità doganali nazionali ai sensi della vigente normativa doganale. 2.   Il tasso degli interessi di mora da versare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di un punto percentuale.
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