Art. 14
Prescrizioni minime in materia di formazione del personale del macello
In vigore dal 8 feb 2019
Prescrizioni minime in materia di formazione del personale del macello
Il personale del macello che fornisce assistenza nell'esecuzione dei compiti connessi ai controlli ufficiali e ad altre attività di controllo in conformità all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 riceve la formazione considerata soddisfacente dalle autorità competenti. Esso rispetta inoltre le prescrizioni minime in materia di formazione di cui all'allegato II, capitolo II, del presente regolamento nella misura necessaria ai propri compiti di assistenza.
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