Art. 1
In vigore dal 7 feb 2019
L'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 481/2014 è così modificato:
1)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I costi del personale possono essere rimborsati:
i)
in conformità all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (come dimostrato dall'atto di impiego e dalle buste paga); oppure
ii)
sulla base di tabelle standard di costi unitari, in conformità all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 68 bis, paragrafo 2, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, del suddetto regolamento; oppure
iii)
sulla base di somme forfettarie in conformità all'articolo 67, paragrafo 1, lettera c); oppure
iv)
sulla base di finanziamenti a tasso forfettario in conformità all'articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo68 bis, paragrafo 1, del suddetto regolamento.»;
2)
al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
una percentuale fissa del costo del lavoro lordo in conformità all'articolo 68 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013; oppure»;
3)
il paragrafo 5 è soppresso;
4)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per gli incarichi a tempo parziale di cui al paragrafo 4, lettera b), il rimborso dei costi del personale è calcolato sulla base di una tariffa oraria unica che viene determinata:
i)
dividendo il costo del lavoro lordo mensile per l'orario di lavoro medio mensile espresso in ore, tenendo conto dell'orario di lavoro fissato nell'atto di impiego nonché stabilito dalla legge o da accordi conclusi tra le parti sociali al livello pertinente; oppure
ii)
dividendo il costo del lavoro lordo annuo documentato più recente per 1 720 ore.
La tariffa oraria è moltiplicata per il numero di ore effettivamente lavorate nell'ambito dell'operazione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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