Art. 1

In vigore dal 7 feb 2019
L'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 481/2014 è così modificato: 1) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I costi del personale possono essere rimborsati: i) in conformità all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (come dimostrato dall'atto di impiego e dalle buste paga); oppure ii) sulla base di tabelle standard di costi unitari, in conformità all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 68 bis, paragrafo 2, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, del suddetto regolamento; oppure iii) sulla base di somme forfettarie in conformità all'articolo 67, paragrafo 1, lettera c); oppure iv) sulla base di finanziamenti a tasso forfettario in conformità all'articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo68 bis, paragrafo 1, del suddetto regolamento.»; 2) al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) una percentuale fissa del costo del lavoro lordo in conformità all'articolo 68 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013; oppure»; 3) il paragrafo 5 è soppresso; 4) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Per gli incarichi a tempo parziale di cui al paragrafo 4, lettera b), il rimborso dei costi del personale è calcolato sulla base di una tariffa oraria unica che viene determinata: i) dividendo il costo del lavoro lordo mensile per l'orario di lavoro medio mensile espresso in ore, tenendo conto dell'orario di lavoro fissato nell'atto di impiego nonché stabilito dalla legge o da accordi conclusi tra le parti sociali al livello pertinente; oppure ii) dividendo il costo del lavoro lordo annuo documentato più recente per 1 720 ore. La tariffa oraria è moltiplicata per il numero di ore effettivamente lavorate nell'ambito dell'operazione.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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