Art. 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 2073/2005

In vigore dal 7 feb 2019
Modifiche del regolamento (CE) n. 2073/2005 Il regolamento (CE) n. 2073/2005 è così modificato: 1) all', dopo la lettera m), è aggiunta la lettera seguente: «n) “un'ampia gamma di alimentì”, di cui nella norma EN SO 16140- 2, alimenti così come definiti all', primo comma, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); o) “autorità indipendente di certificazione”, un organismo indipendente dall'organizzazione che fabbrica o distribuisce il metodo alternativo e che fornisce una garanzia scritta, sotto forma di un certificato, attestante che il metodo alternativo validato è conforme alle disposizioni di cui alla norma EN ISO 16140-2; p) “garanzia del processo di produzione del fabbricante”, un processo di produzione il cui sistema di gestione garantisce che il metodo alternativo validato è conforme alle caratteristiche richieste dalla norma EN ISO 16140 - 2 e che nel metodo alternativo gli errori e i difetti sono prevenuti; (*1)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).» " 2) l'articolo 5 è così modificato: a) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: “Gli operatori del settore alimentare che producono alimenti in polvere per lattanti o alimenti in polvere destinati a fini medici speciali per bambini di età inferiore ai sei mesi che possono comportare un rischio da Cronobacter spp. tengono sotto sorveglianza nell'ambito del loro piano di campionamento le aree di lavorazione e le attrezzature per accertare che non siano contaminate da enterobatteriacee.”; b) al paragrafo 5, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti: “L'impiego di metodi di analisi alternativi è accettabile a condizione che questi siano: — validati in base al metodo di riferimento specifico di cui all'allegato I in conformità del protocollo di cui alla norma EN ISO 16140-2, e — validati per la categoria di alimenti specificata nel pertinente criterio microbiologico di cui all'allegato I, il cui rispetto è oggetto di verifica da parte dell'operatore del settore alimentare, o validati per un'ampia gamma di alimenti di cui alla norma EN ISO 16140-2. Metodi proprietari possono essere impiegati come metodi di analisi alternativi, a condizione che siano: — validati, secondo il protocollo di cui alla norma EN ISO 16140-2, conformemente al metodo di riferimento specifico per verificare il rispetto dei criteri microbiologici di cui all'allegato I, come previsto nel terzo comma; e — certificati da un organismo di certificazione indipendente. La certificazione del metodo proprietario di cui al quarto comma, secondo trattino: — è sottoposta, almeno ogni cinque anni, a una rivalutazione mediante procedure di rinnovo, — dimostra che la garanzia del processo di produzione del fabbricante è stata valutata, e — comprende una sintesi dei risultati della convalida del metodo proprietario o un riferimento a essi e una dichiarazione sulla gestione della qualità del processo di produzione del metodo. Gli operatori del settore alimentare possono impiegare metodi di analisi diversi da quelli validati o certificati di cui al terzo, quarto e quinto comma, se tali metodi sono stati validati conformemente a protocolli riconosciuti a livello internazionale e il loro impiego è autorizzato dall'autorità competente.”; 3) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
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