Art. 3
In vigore dal 6 feb 2019
Per un periodo transitorio fino al 30 settembre 2019, le partite di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati accompagnate da un certificato sanitario debitamente compilato e firmato conformemente all'appropriato modello di certificato sanitario di cui all'allegato XV, capi 1, 1 bis, 2(A), 2(B), 3(A), 3(B), 3(C), 3(D), 3(E), 3(F), 4(B), 4(C), 4(D), 6(B), 8, 10(A), 10(B), 11, 12 e 18, del regolamento (UE) n. 142/2011 nella versione applicabile prima delle modifiche di cui all' del presente regolamento e, se applicabile, da una dichiarazione debitamente compilata e firmata conformemente al modello di dichiarazione di cui al capo 20 di detto allegato, nella versione applicabile prima delle modifiche di cui all' del presente regolamento, continuano a essere ammesse all'importazione e al transito nell'Unione, a condizione che tali certificati sanitari o dichiarazioni siano stati debitamente compilati e firmati entro il 31 luglio 2019.
Storico versioni
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