Art. 1

Contenuto specifico delle licenze e dei certificati relativi ai rinoceronti vivi e agli elefanti vivi

In vigore dal 6 feb 2019
Il regolamento (CE) n. 865/2006 è così modificato: 1) È inserito il seguente articolo 5 ter: «Articolo 5 ter Contenuto specifico delle licenze e dei certificati relativi ai rinoceronti vivi e agli elefanti vivi Le licenze e i certificati, rilasciati a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, per l'importazione e la riesportazione di rinoceronti vivi o di elefanti vivi provenienti da popolazioni inserite nell'allegato B del suddetto regolamento contengono l'indicazione della condizione che corno e avorio di tali animali e della loro discendenza non possono essere oggetto di scambi né di attività commerciali all'interno dell'Unione. Inoltre, i rinoceronti vivi e gli elefanti vivi provenienti da dette popolazioni non sono oggetto di caccia da trofeo al di fuori delle rispettive aree storiche di distribuzione.»; 2) il testo degli allegati VII e VIII è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.
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