Art. 1
Contenuto specifico delle licenze e dei certificati relativi ai rinoceronti vivi e agli elefanti vivi
In vigore dal 6 feb 2019
Il regolamento (CE) n. 865/2006 è così modificato:
1)
È inserito il seguente articolo 5 ter:
«Articolo 5 ter
Contenuto specifico delle licenze e dei certificati relativi ai rinoceronti vivi e agli elefanti vivi
Le licenze e i certificati, rilasciati a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, per l'importazione e la riesportazione di rinoceronti vivi o di elefanti vivi provenienti da popolazioni inserite nell'allegato B del suddetto regolamento contengono l'indicazione della condizione che corno e avorio di tali animali e della loro discendenza non possono essere oggetto di scambi né di attività commerciali all'interno dell'Unione. Inoltre, i rinoceronti vivi e gli elefanti vivi provenienti da dette popolazioni non sono oggetto di caccia da trofeo al di fuori delle rispettive aree storiche di distribuzione.»;
2)
il testo degli allegati VII e VIII è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:220:oj#art-1