Art. 8

Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC riguardanti le catture accessorie inevitabili relative all'introduzione dell'obbligo di sbarco

In vigore dal 30 gen 2019
Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC riguardanti le catture accessorie inevitabili relative all'introduzione dell'obbligo di sbarco 1.   Per tenere conto dell'introduzione dell'obbligo di sbarco e per mettere dei contingenti a disposizione di quegli Stati membri che, per talune catture accessorie, ne sono sprovvisti, il meccanismo di scambio di contingenti definito nel presente articolo si applica ai TAC di cui all'allegato IA. 2.   Il 6 % di ciascun contingente proveniente dai TAC per il merluzzo bianco nel Mar Celtico, per il merluzzo bianco a ovest della Scozia, per il merlano nel Mare d'Irlanda e per la passera di mare nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k, nonché il 3 % di ciascun contingente proveniente dal TAC per il merlano a ovest della Scozia, attribuiti a ciascuno Stato membro, sono resi disponibili all'interno di un pool per lo scambio di contingenti, aperto a partire dal 1o gennaio 2019. Gli Stati membri sprovvisti di contingenti dispongono di un accesso esclusivo al pool dei contingenti fino al 31 marzo 2019. 3.   I quantitativi prelevati dal pool non possono essere scambiati o riportati all'anno successivo. Dopo il 31 marzo 2019, i quantitativi non utilizzati sono restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito al pool per lo scambio di contingenti. 4.   I contingenti restituiti sono presi, preferibilmente, da un elenco di TAC individuati da ciascuno Stato membro che contribuisce al pool, che figurano nell'appendice dell'allegato IA. 5.   Tali contingenti hanno un valore commerciale equivalente, calcolato mediante un tasso di cambio di mercato o altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative, si utilizza il valore economico equivalente, basato sulla media dei prezzi Unione dell'anno precedente, indicati dall'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 6.   Nei casi in cui il suddetto meccanismo non consenta agli Stati membri di coprire in misura analoga le catture accessorie inevitabili, gli Stati membri si adoperano per concordare scambi di contingenti a norma dell', paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, facendo in modo che i contingenti scambiati siano di valore commerciale equivalente.
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