Art. 42
Anguilla europea nel Mar Mediterraneo (sottozone geografiche da 1 a 27)
In vigore dal 30 gen 2019
Anguilla europea nel Mar Mediterraneo (sottozone geografiche da 1 a 27)
1. Sono soggette alle disposizioni del presente articolo tutte le attività delle navi dell'Unione e le altre attività di pesca dell'Unione per la cattura dell'anguilla europea, ossia le attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa.
2. Il presente articolo si applica al Mar Mediterraneo e alle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione.
3. La pesca dell'anguilla europea nell'Unione e nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo è proibita per un periodo di tre mesi consecutivi determinato da ciascuno Stato membro. Il periodo di chiusura è coerente con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007, con i piani nazionali di gestione in vigore e con i modelli temporali di migrazione dell'anguilla europea nello Stato membro in questione. Gli Stati membri comunicano il periodo determinato alla Commissione al più tardi un mese prima dell'entrata in vigore della chiusura e in ogni caso entro il 31 gennaio 2019.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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