Art. 11
Misure relative alla pesca dell'anguilla europea nelle acque dell'Unione della zona CIEM
In vigore dal 30 gen 2019
Misure relative alla pesca dell'anguilla europea nelle acque dell'Unione della zona CIEM
È proibita qualsiasi attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa dell'anguilla europea nelle acque dell'Unione della zona CIEM, come pure nelle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, per un periodo di tre mesi consecutivi che deve essere determinato da ciascuno Stato membro tra il 1o agosto 2019 e il 29 febbraio 2020. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo determinato entro il 1o giugno 2019.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:124:oj#art-11