Art. 2

In vigore dal 18 gen 2019
Per quanto riguarda le sostanze attive etossisulfuron, ioxynil, molinate e tepralossidim in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 13 agosto 2019.
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