Art. 2
In vigore dal 18 gen 2019
Per quanto riguarda le sostanze attive etossisulfuron, ioxynil, molinate e tepralossidim in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 13 agosto 2019.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:91:oj#art-2