Art. 1
In vigore dal 17 gen 2019
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario, originarie della Repubblica popolare cinese. Il prodotto in esame è attualmente classificato ai codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711609010).
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:
Paese
Società
Dazio antidumping definitivo
Codice TARIC aggiuntivo
Repubblica popolare cinese
Bodo Vehicle Group Co., Ltd.
58,3 %
C382
Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd.
20,7 %
C383
Jinhua Vision Industry Co., Ltd e Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd
10,3 %
C384
Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd
62,1 %
C385
Yadea Technology Group Co., Ltd
37,4 %
C463
Altre società che hanno collaborato nell'inchiesta antidumping [ad eccezione delle società soggette all'aliquota del dazio compensativo parallela per tutte le altre società ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72] (allegato I)
24,2 %
Altre società che hanno collaborato nell'inchiesta antidumping, soggette all'aliquota del dazio compensativo parallela per tutte le altre società ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 (allegato II)
16,2 %
Società che non hanno collaborato nell'inchiesta antidumping, ma che hanno collaborato nell'inchiesta antisovvenzioni parallela ed elencate all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 (allegato III)
70,1 %
Tutte le altre società
62,1 %
C999
3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile della persona giuridica che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che le (volume) biciclette elettriche vendute all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono state fabbricate da (nome e indirizzo della società) (codice TARIC aggiuntivo) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
4. Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. L'interesse di mora da pagare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora equivale al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di un punto percentuale.
5. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell'inchiesta di restituzione.
6. Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca prove sufficienti alla Commissione, il paragrafo 2 può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore all'allegato pertinente con le società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette alla media ponderata appropriata dell'aliquota del dazio antidumping. Un nuovo produttore esportatore deve dimostrare di:
—
non aver esportato nell'Unione il prodotto descritto al paragrafo 1 durante il periodo dell'inchiesta tra il 1o ottobre 2016 e il 30 settembre 2017;
—
non essere collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento;
—
aver effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o aver assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione.
Storico versioni
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