Art. 1
In vigore dal 17 gen 2019
1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario, originarie della Repubblica popolare cinese, attualmente classificate ai codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711609010).
2. L'aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:
Paese
Società
Dazio compensativo definitivo
Codice TARIC aggiuntivo
Repubblica popolare cinese
Bodo Vehicle Group Co., Ltd.
15,1 %
C382
Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd.
3,9 %
C383
Jinhua Vision Industry Co., Ltd e Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd
8,5 %
C384
Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd
17,2 %
C385
Yadea Technology Group Co., Ltd
10,7 %
C463
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I
9,2 %
Cfr. allegato I
Società che non hanno collaborato all'inchiesta antisovvenzioni, ma che hanno collaborato all'inchiesta antidumping parallela elencate nell'allegato II
17,2 %
Cfr. allegato II
Tutte le altre società
17,2 %
C999
3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio compensativo specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile della persona giuridica che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che le (volume) biciclette elettriche vendute all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono state fabbricate da (nome e indirizzo della società) (codice TARIC aggiuntivo) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
4. Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. L'interesse di mora da pagare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora equivale al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di un punto percentuale.
Storico versioni
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