Art. 1
In vigore dal 16 gen 2019
1. I dazi della tariffa doganale comune sono ripristinati in via temporanea sulle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania, attualmente classificato con i codici NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 e 1006 30 98.
2. Il dazio applicabile in EUR per tonnellata del prodotto di cui al paragrafo 1 è pari a 175 per il primo anno, a 150 per il secondo anno e a 125 per il terzo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Qualora la Commissione adegui il dazio della tariffa doganale comune ai sensi dell'articolo 180 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il dazio tariffario di cui al paragrafo 2 è fissato al livello più basso tra la tariffa doganale comune adeguata e il dazio tariffario di cui al paragrafo 2.
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