Art. 1
Prescrizioni generali applicabili ai sistemi diagnostici di bordo
In vigore dal 16 gen 2019
Il regolamento (UE) n. 168/2013 è così modificato:
1)
l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Articolo 21
Prescrizioni generali applicabili ai sistemi diagnostici di bordo
1. I veicoli di categoria L, ad eccezione dei veicoli L1e, L2e ed L6e, devono essere dotati di un sistema OBD conforme alle prescrizioni di funzionamento e alle procedure di prova stabilite dagli atti delegati di cui al paragrafo 8, nel rispetto delle date di applicazione di cui all'allegato IV.
2. A decorrere dalle date previste al punto 1.8.1 dell'allegato IV, i veicoli delle (sotto)categorie L3e, L4e, L5e-A ed L7e-A devono essere dotati di un sistema OBD fase I che controlla eventuali avarie del sistema di controllo delle emissioni a livello di circuiti elettrici e di elettronica, segnalando quelle che determinano un superamento dei valori limite di emissione di cui all'allegato VI, parte B1.
3. A decorrere dalle date previste al punto 1.8.2 dell'allegato IV, i veicoli delle (sotto)categorie da L3e a L7e devono essere dotati di un sistema OBD fase I che controlla eventuali avarie del sistema di controllo delle emissioni a livello di circuiti elettrici e di elettronica e che attiva una segnalazione in caso di superamento dei valori limite di emissione di cui all'allegato VI, parte B1. I sistemi OBD fase I per le (sotto)categorie di veicoli in questione segnalano altresì l'attivazione di modalità operative che comportano una sensibile riduzione della coppia del motore.
4. A decorrere dalle date previste al punto 1.8.3 dell'allegato IV, i veicoli delle categorie L3e, L4e, L5e e L7e devono essere dotati di un sistema OBD fase I che controlla le eventuali avarie del sistema di controllo delle emissioni a livello di circuiti elettrici e di elettronica, e che attiva una segnalazione in caso di superamento dei valori limite di emissione di cui all'allegato VI, parte B2. I sistemi OBD fase I per le categorie di veicoli in questione segnalano altresì l'attivazione di modalità operative che comportano una sensibile riduzione della coppia del motore.
5. A decorrere dalle date previste al punto 1.8.4 dell'allegato IV, i veicoli delle (sotto)categorie L3e, L4e, L5e-A ed L7e-A devono essere dotati di un sistema OBD fase II che controlla e segnala le avarie e la degradazione del sistema di controllo delle emissioni, ad eccezione del sistema di controllo del catalizzatore, che determinano un superamento dei valori limite di emissione di cui all'allegato VI, parte B1.
6. A decorrere dalle date previste al punto 1.8.5 dell'allegato IV, i veicoli delle (sotto)categorie L3e, L4e, L5e-A ed L7e-A devono essere dotati inoltre di un sistema OBD fase II che controlla e segnala le avarie e la degradazione del sistema di controllo delle emissioni che determinano un superamento dei valori limite di emissione OBD di cui all'allegato VI, parte B2.
7. I paragrafi 5 e 6 non si applicano ai motocicli enduro di sottocategoria L3e-AxE e ai motocicli trial di sottocategoria L3e-AxT.
8. Al fine di armonizzare il sistema OBD di segnalazione delle avarie riguardanti la sicurezza funzionale o il sistema di controllo delle emissioni, oltre che per favorire una riparazione del veicolo efficiente ed efficace, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 integrando il presente regolamento che stabilisce le prescrizioni tecniche dettagliate relative ai sistemi diagnostici di bordo per le categorie e sottocategorie di veicoli di cui all'allegato II, C1 – Prescrizioni di costruzione e prescrizioni generali di omologazione, riga relativa al n. 11, incluse le prescrizioni per il funzionamento del sistema OBD e le procedure di prova per i punti elencati nei paragrafi da 1 a 7 del presente articolo, e alle prescrizioni tecniche dettagliate relative alla prova di tipo VIII di cui all'allegato V.»;
2)
all'articolo 23, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
procedura di durata matematica:
Fino al 31 dicembre 2024, per ogni costituente delle emissioni, il prodotto tra il fattore di deterioramento di cui all'allegato VII, parte B, e i risultati della prova ambientale di un veicolo che ha accumulato oltre 100 km da quando è stato avviato per la prima volta all'uscita dalla catena di produzione deve essere inferiore al valore limite ambientale stabilito dall'allegato VI, parte A.
In deroga alle disposizioni del primo comma, per i nuovi tipi di veicoli a decorrere dal 1o gennaio 2020 e per i tipi esistenti di veicoli a partire dal 1o gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2024, per ogni costituente delle emissioni il prodotto tra il fattore di deterioramento di cui all'allegato VII, parte B, e i risultati della prova delle prestazioni ambientali di un veicolo che ha accumulato oltre 2 500 km per un veicolo con una velocità massima per costruzione di < 130 km/h e 3 500 km per un veicolo con una velocità massima per costruzione ≥ 130 km/h da quando è stato avviato per la prima volta all'uscita dalla catena di produzione deve essere inferiore al limite di emissioni dallo scarico di cui all'allegato VI, parte A.»;
3)
all'articolo 30, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:
«b)
scheda dei risultati di prova;»;
4)
all'articolo 44, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il primo comma si applica solo ai veicoli nel territorio dell'Unione muniti di omologazione UE valida al momento della loro produzione, ma non immatricolati né messi in circolazione prima della scadenza di tale omologazione UE.»;
5)
l'articolo 75, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 8, all'articolo 22, paragrafi 5 e 6, all'articolo 23, paragrafi 6 e 12, all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 8, all'articolo 32, paragrafo 6, all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 50, paragrafo 4, all'articolo 54, paragrafo 3, all'articolo 57, paragrafo 12, all'articolo 65 e all'articolo 74 è conferito alla Commissione per un periodo di
cinque
anni a decorrere dal 22 marzo 2013. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere entro il 22 giugno 2022 e nove mesi prima della scadenza di ogni periodo successivo di cinque anni.»;
6)
gli allegati II, IV, V e VI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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