Art. 8

Riunioni del consiglio di amministrazione

In vigore dal 16 gen 2019
Riunioni del consiglio di amministrazione 1.   Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente. 2.   Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto. 3.   Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. 4.   Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa essere rilevante. I rappresentanti dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori qualora l'accordo SEE preveda la loro partecipazione alle attività del Cedefop. 5.   Il Cedefop provvede al segretariato del consiglio di amministrazione.
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